Nelle Sediva News del 28 marzo e, ancor più, in quella del 14 aprile 2022, come forse ricorderete, abbiamo affrontato la delicatissima questione dell’esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza relativamente alla questione di costituzionalità che la Consulta aveva sollevato “dinanzi a sé” dubitando la Corte, in particolare, della costituzionalità dell’art. 13 del dl. 201/2011 – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. – “del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare”.
Successivamente, come riportato nella Sediva News del 18 ottobre 2022 [“Imu prima casa: per la corte costituzionale, se i coniugi risiedono e dimorano in due unità abitative diverse…”], la Corte con la sent. 209/22 aveva alfine dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], e di conseguenza due persone, se coniugate o unite civilmente, e costituenti pertanto un “nucleo familiare”, godono entrambe – pur risiedendo/dimorando in due diverse unità abitative ovunque ubicate – dell’esenzione Imu prima casa.
Ebbene, il principio è stato ora per la prima volta ripreso dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 1828 del 22 gennaio 2023 ripercorre la l’evoluzione normativa in tema di esenzione IMU per poi richiamare le tesi della Consulta, ponendo l’accento soprattutto sull’impossibilità per il nostro ordinamento costituzionale di permettere l’esistenza di “misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.
Crediamo che anche con quest’ultima precisazione si possa convenire.
(cesare pizza)
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