Io e un mio collega siamo entrambi amministratori di una snc titolare di Farmacia vinta 5 anni fa in un concorso straordinario.
Lo statuto prevede il consenso di entrambi per il compimento di certi atti mentre per gli altri vale la regola dell’amministrazione disgiunta.
Ora abbiamo la necessità di assumere un collaboratore farmacista e questa dovrebbe essere una decisione assunta unanimemente perché considerata atto di straordinaria amministrazione.
Ne abbiamo parlato a lungo e alla fine con uno scambio di messaggi su WhatsApp ci siamo trovati d’accordo nel procedere con l’assunzione.
Ma il mio collega ha autonomamente assunto il dipendente senza avere il mio consenso scritto. Posso contestare tale decisione?
La rapida evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha cambiato le nostre modalità di comunicazione e infatti – come sappiamo – la messaggistica istantanea è entrata nella nostra quotidianità.
La giurisprudenza riconduce la chat di WhatsApp – e delle applicazioni di messaggistica istantanea in generale – nell’alveo della disciplina prevista dall’art. 2712 cod. civ. in materia di riproduzioni meccaniche e informatiche, e questo può valere in sostanza anche per le famose emoticon [le faccine e i simboli che inviamo nei nostri messaggi chat], che infatti sono state anch’esse riconosciute in giudizio, esattamente dal Tribunale di Parma, come fonte di prova in quanto consentono di meglio interpretare il contenuto della chat stessa.
In particolare, l’art. 2712 cod. civ. prevede che [anche] le riproduzioni che siano semplicemente screenshot (fotografia istantanea dell’intero schermo dello smartphone o di una parte di esso) o video ecc. “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e le cose medesime”.
E se eventualmente una delle parti in causa contestasse in giudizio la rispondenza dei fatti alle dette riproduzioni in screenshot o in video, dovrebbe sostenere tale disconoscimento – che pertanto dovrà essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” – con elementi attestanti per l’appunto la “non rispondenza” tra la realtà fattuale e la realtà prodotta, sobbarcandosi quindi una onerosa e complicata prova contraria.
Questo, beninteso, è un discorso che vale allo stesso modo sia per due o più amministratori che mirino [come nel vs. caso] all’unanimità dei consensi per il compimento di un atto di straordinaria amministrazione in una snc, come anche per due o più soci non amministratori che, ricevuto dall’amministratore il rendiconto annuale [che nelle società di persone equivale al bilancio], lo approvino appunto mediante WhatsApp.
In definitiva, come forse sarà ormai chiaro, si rivelerebbe per Lei tutt’altro che agevole contestare giudizialmente – se questa fosse davvero la Sua intenzione – l’avvenuta assunzione del dipendente, perché il Suo WhatsApp è in tal senso per Lei vincolante.
Come vediamo, insomma, anche gli usati/abusati WhatsApp [perfino quelli vocali…] vanno maneggiati con grande cautela….
(aldo montini – stefano civitareale)
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