La recente circolare Federfarma n. 13474/408/F7/PE, ma soprattutto gli atti/provvedimenti adottati nel corso di quest’anno da/in alcune Regioni e particolarmente la Deliberazione G.R. Lombardia dell’8/8/2023 n. 848 [che, come diremo in prosieguo, enuncia prescrizioni molto avanzate], ci forniscono l’occasione per tornare ancor più strettamente sul tema già affrontato commentando la Determinazione dirigenziale in data 14/7/2023 della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) della Regione Lazio(1).
È il tema, ricorderete, del locale distaccato da quello principale della farmacia di pertinenza, della quale il locale stesso va configurato [e tale deve in effetti intendersi] come estensione/proiezione, anche se – beninteso – qui stiamo parlando solo di locali distaccati che siano accessibili al pubblico, proprio come è accessibile al pubblico quello principale.
Perciò, almeno in questa sede, non interessano – e pertanto non ce ne occuperemo – i locali esterni e distaccati anch’essi dalla farmacia ma adibiti esclusivamente, ad esempio, a ulteriore magazzino e/o ulteriore laboratorio galenico, locali quindi preclusi all’accesso di chiunque non sia un addetto della farmacia o, se si preferisce, all’accesso della generalità dell’utenza.
Inoltre, sia chiaro, è all’interno del locale principale che resta/deve restare riservata l’attività di dispensazione/cessione, anche online, di farmaci, di parafarmaci e di qualsiasi altro articolo o prodotto(2), come anche [e a maggior ragione, se è necessario precisarlo] la raccolta e la spedizione delle ricette, rosse o bianche, cartacee o elettroniche.
Giova qui anche sottolineare che [se trascuriamo un paio di accordi/intese regionali sulla modalità di esecuzione di test rapidi antigenici, come, ad esempio, nel territorio pugliese e brindisino in particolare] è lo stesso legislatore statale, esattamente con il comma 8bis dell’art. 2 del D.L. 24/22, ad aver innestato nel comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 153/2009, come già ricordato nella nota 2), il fondamentale disposto sub e–quater) che – aggiungendo a quelli già previsti sub a), b), c), d), e), e-bis), e‑ter) ed f), anche i nuovi servizi(3) della “somministrazione… di vaccini anti Sars Covid e antinfluenzali” e della “effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”(4) – si richiama per la prima volta, con espresso [ed esclusivo?] riguardo proprio a questi due ultimi nuovi servizi, ad “aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”(5).
Senonché, precisa molto opportunamente il disposto sub e-quater), deve trattarsi di aree, locali o strutture esterne alla farmacia di riferimento “compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”, ma tacendo sorprendentemente [e solo il Lazio si perita di colmare la lacuna…] sull’obbligo di rispettare anche la distanza minima di 200 m., quella cioè che – nei confronti delle altre farmacie, ma non anche, almeno allo stato, dalle loro ipotetiche estensioni/proiezioni – la legge impone notoriamente a ogni esercizio di osservare(6).
Ora, prima di soffermarsi qualche istante di più sul provvedimento lombardo -che naturalmente è il vero focus di queste note – vale la pena riportare qui di seguito gli estremi degli atti/provvedimenti adottati finora da alcune Regioni [ma sono sempre più numerose quelle che se ne stanno occupando…] nell’ambito della Farmacia dei servizi, e che sono i seguenti:
Legge regionale LIGURIA n. 16 del 28 dicembre 2022 – Art. 28 (7)
[Inserimento dell’art. 54 bis alla L.R. Liguria 7.12.2006, n. 41 – Riordino del SS Regionale]
Delibera GR Regione EMILIA ROMAGNA n. 446 del 27/3/2023
Progetto Servizi di Telemedicina Regione MARCHE [DGR. n. 654 del 30.05.2022 – Rev. 0.5 del 22/05/2023]
Protocollo intesa Regione CALABRIA del 5 luglio 2023
Determinazione dirigenziale Regione LAZIO n. G09733 del 14/7/2023
Deliberazione della Giunta Regionale LOMBARDIA n. 848 dell’8 agosto 2023
Schema/proposta di deliberazione GR CAMPANIA nota prot. n. 482926 del 10.10.2023
[Approvazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura al pubblico di locali adibiti ad esercizio farmaceutico per l’espletamento delle attività connesse alla “Farmacia dei servizi”]
Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 30 ottobre 2023, n. 16-7616
[“Approvazione schemi di Protocolli tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 2023/2024 e per le campagne di vaccinazione anti-influenzale 2023/2024 e 2024/2025 nell’ambito della Farmacia dei Servizi”]
Questo invece è il quadro di sintesi che se ne può ricavare:
Locali distaccati all’interno della sede | Previsti nei provvedimenti di: LIGURIA, EMILIA R., LAZIO, LOMBARDIA, CAMPANIA e PIEMONTE |
Obbligo di rispetto da parte del locale distaccato della distanza di 200m. dalle altre farmacie |
Previsto solo nel provvedimento del LAZIO [ma, per il caso di silenzio regionale a questo riguardo, v. nota 6)]
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Contratto di rete tra farmacie |
Previsto solo nei provvedimenti di: LIGURIA, LAZIO, LOMBARDIA, CAMPANIA e PIEMONTE |
Telemedicina |
Prevista solo nei provvedimenti di MARCHE, CALABRIA e LOMBARDIA [ma solo all’interno della farmacia] |
Utilizzo locali distaccati per l’erogazione di tutti i “nuovi servizi”
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Previsto solo nei provvedimenti di LIGURIA, EMILIA R., LAZIO e CAMPANIA [N.B. Ma giustamente le prestazioni di infermieri e fisioterapisti vengono circoscritte – in conformità al dettato legislativo – solo a quelle previste nell’ambito dei “nuovi servizi”] |
Utilizzo locali distaccati anche per servizi e/o prestazioni professionali di altri sanitari |
Previsto solo nel provvedimento della LOMBARDIA |
Nei locali distaccati [oltreché, s’intende, nel locale principale della farmacia, purché in ambiente separato, ma comunicante, rispetto all’area destinata/dedicata/riservata alla dispensazione del farmaco e altri prodotti/articoli] viene dunque consentita alle farmacie lombarde, nel rispetto delle prescritte formalità procedimentali e previo il rilascio dei connessi/conseguenti provvedimenti, l’erogazione sia di tutti i nuovi servizi elencati da sub a) a sub f) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 153/2009 ma sia anche, ed è qui lo straordinario punto di svolta, lo svolgimento di qualsiasi altra prestazione – bensì estranea ai nuovi servizi E PERO’ CONFORME AI RISPETTIVI PROFILI PROFESSIONALI (8) – da parte di tutti gli operatori e i professionisti sanitari, con la sola esclusione, ma certo non poteva essere altrimenti, di qualunque prestazione/servizio dei professionisti “prescrittori” come medici, odontoiatri e veterinari.
A questo punto crediamo non valga la pena soffermarsi sui vari passaggi della citata Deliberazione della G.R. Lombardia n. 848 dell’8 agosto 2023, alcuni peraltro di scarso rilievo ma ritenuti invece dalla Giunta meritevoli di citazione: ognuno, comunque, potrà prendere cognizione del provvedimento [qui reso perciò cliccabile] e trarne i giudizi che vorrà, mentre, per quanto ci riguarda, non paiono decisivi i riferimenti all’art. 102 T.U. o alla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, quanto piuttosto le considerazioni – anche se astratte e di carattere generale – tratte dall’Accordo Stato Regioni 17-10-2019(9) e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021.
Sarà comunque ancora una volta la giurisprudenza a chiarire meglio, se lo riterrà necessario, come si può giustificare l’approdo lombardo, che in ogni caso – sembra indubitabile – parrebbe destinato a essere ripreso, proprio con riguardo all’ampliamento della sfera di operatività delle farmacie nei locali distaccati, più o meno da tutte le altre Regioni.
Un’ultima notazione, anche se è quella che può “destabilizzare” parecchio il provvedimento della G.R. lombarda: si tratta della premessa della Deliberazione che sembra subordinare l’eseguibilità di “tutte le prestazioni analitiche di I istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari”, quindi in sostanza di tutte le attività esercitabili nei locali distaccati, alla condizione che “la struttura non direttamente collegata alla farmacia” [gazebo, locale distaccato, struttura esterna, ecc.] sia “situata nelle immediate vicinanze” [del locale principale, ovviamente] oltreché all’interno della sede farmaceutica di afferenza.
Non è difficile, come si vede, immaginare che da quelle “immediate vicinanze” possa discendere un contenzioso tra farmacie – tanto per non farci mancare nulla – tutt’altro che di poco conto.
Torneremo naturalmente più volte su questo tema, cogliendo ora l’occasione per ricordare che se ne parlerà anche nel Webinar di domani 16 novembre.
(1) – V. Sediva News del 20.07.2023 [“Anche nel Lazio diventano ora utilizzabili dalle farmacie locali distaccati…”] e del 25.07.2023 [“Quattro domande-risposte sulla Determina laziale in ordine all’utilizzo di locali distaccati”].
(2) – Non proprio di questo avviso si è però mostrato il Consiglio di Stato [sent. n. 2913 del 19.04.2022, confermativa di Tar Emilia n. 486 del 13.6.2018], che assolve con eccessiva disinvoltura il “fai da te” del Comune di Ferrara, ritenendo legittima l’autorizzazione [comunale!] all’ampliamento di una farmacia [comunale!] con locali disgiunti da quello principale, con facoltà tuttavia – questo era e resta il punto di crisi della sentenza – di vendita di tutti i prodotti e articoli ascrivibili a una parafarmacia, quindi forse anche di SOP e OTC, anche all’interno del locale distaccato, quel che, secondo tutti i provvedimenti regionali finora adottati/conosciuti, in qualsiasi locale o struttura diversa dal locale principale della farmacia, viene espressamente interdetto.
Quella decisione del CdS, che suscitò parecchie perplessità anche nel sottoscritto [v. Sediva News del 29.04.2022], è soltanto di un anno e mezzo fa: eppure oggi sembra imporre un’attenta rilettura non tanto alla luce di questi sopraggiunti provvedimenti regionali, quanto e piuttosto per l’intervenuta introduzione [ad opera dell’art. 2, comma 8-bis, dl. 24/2022 convertito con modificazioni dalla l. 52/22] del disposto sub e‑quater), di cui abbiamo parlato a lungo e praticamente ovunque, nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009. Ma, per la verità, quella è una sentenza che – ove pure rivelatasi nel frattempo condivisibile sul punto specifico della liceità dell’erogazione in un locale distaccato dalla farmacia di tutti i nuovi servizi – era e resta tuttora per noi censurabile quantomeno per gli assunti diversi che vi si colgono, come tentiamo di illustrare nella Sediva News appena citata.
(3) – Per un’ampia rassegna sui nuovi servizi che in questo momento devono ritenersi ascritti alla c.d. “Farmacia dei servizi”, v. Sediva News del 13/11/2023: “La Farmacia dei Servizi: i nuovi servizi in dettaglio”, che del resto è anche il tema affrontato, unitamente a quello della Telemedicina, nei due Webinar del 9 e del 14 novembre.
(4) – Tra i “test diagnostici” cui si riferisce il disposto sub e-quater) rientrano/rientrerebbero anche – v. nota 6 a Sediva News 18/10/2023: “La Farmacia dei Servizi nel quadro della normativa vigente…” – tutti quelli ad uso professionale.
(5) – Ma i dubbi sono: l’utilizzo di “aree, locali, ecc.” deve intendersi circoscritto, come parrebbe dalla formulazione e dallo stesso dettato letterale del disposto sub e-quater), ai soli “nuovi servizi” quivi indicati – e quindi soltanto alla “somministrazione ecc.” e alla “effettuazione di test diagnostici, ecc.” – oppure l’enunciato come anche la ratio di quest’ultimo consente interpretazioni estensive e dunque è riferibile tout court a tutti i “nuovi servizi”? E inoltre, perché – tra i “nuovi servizi” – vengono posti espressamente “a carico degli assistiti” solo i due indicati appunto sub e-quater)?
Sul primo punto, riguardante l’ambito di operatività del disposto sub e-quater), le Regioni – anche se finora si sono espresse in numero ridotto – mostrano di voler prediligere l’interpretazione estensiva: certo, se quella sub e-quater) fosse almeno nella sua gran parte una norma quadro e contenesse quindi anche prescrizioni di principio, e se inoltre tali dovessero essere ritenute altresì quelle riguardanti l’esplicabilità di questi due “nuovi servizi” anche “in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei…” [come leggiamo nel disposto sub e-quater)], potrebbe allora derivarne qualche profilo di illegittimità costituzionale della legge ligure [cui accenneremo tra poco] oltre, evidentemente, all’illegittimità sotto altri versanti dei provvedimenti adottati in conformità alle disposizioni amministrative regionali contrastanti con la norma sub e-quater).
Ma queste sono notazioni tutte ancora da verificare.
Quanto invece al secondo interrogativo, non siamo ancora riusciti a trovare una benchè minima risposta appena appena convincente.
(6) – Quid iuris, allora, se un atto/provvedimento regionale nulla dispone al riguardo? Forse, ma anche qui senza certezze, non sarebbe privo di fondamento – se consideriamo il locale distaccato da quello principale per l’appunto come un’estensione/proiezione della farmacia – ritenere in ogni caso invocabile il rispetto, anche da parte del locale distaccato, della distanza dei 200m. dalle farmacie diverse da quella di riferimento, anche se sopravviverebbe comunque il dubbio [come infatti deve sopravvivere nel Lazio dove pure l’osservanza dei 200 m. è stata sancita…] se la distanza debba essere osservata anche rispetto a ipotetici locali distaccati riferibili ad altre farmacie.
Come vedete, questo è un ulteriore nodo ancora da sciogliere, ma va da sé che dove la Regione non avrà risolto esplicitamente i vari enigmi, compreso questo sulla mancata indicazione della distanza, sarà il Consiglio di Stato a dovervi provvedere.
(7) – La Liguria è la sola Regione che sia intervenuta con una disposizione di legge che mira dichiaratamente a estendere anche a tutti gli altri “nuovi servizi” la disposizione sub e-quater), pur ammettendo (?) che la norma statale sia dettata solo per i due nuovi servizi ivi indicati; di qui i dubbi di legittimità costituzionale cui si è già accennato, anche se, per quel che vale, il Governo non l’ha a suo tempo impugnata.
(8) – Precisazione quantomai opportuna.
(9) – E in particolare quella che si riferisce alla “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio sociosanitario polivalente, che assolve appieno alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” e, più in generale, ad una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.
(gustavo bacigalupo)
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