Per tutte le imprese [prescindendo che siano o meno, come vengono definite, energivore e/o gasivore] che hanno maturato crediti d’imposta per acquisti di energia elettrica e/o gas in riferimento al primo e al secondo trimestre 2023 si “accorciano” – e non di poco – i limiti temporali entro cui poter/dover usufruirne concretamente mediante compensazione o cessione.
L’art. 7 del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 [il c.d. “Decreto Proroghe”] anticipa infatti al 16 novembre 2023 – quindi di un mese e mezzo rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023 – il termine finale entro cui utilizzare, in una delle due modalità appena indicate, i crediti in argomento.
In taluni casi, specie per le imprese di modeste dimensioni, la via della cessione [che è ovviamente l’unica alternativa alla compensazione] potrebbe peraltro risultare poco conveniente e dunque – per accelerare, e al tempo stesso agevolare, l’utilizzo del credito – potrebbe forse rivelarsi opportuno, in caso di insufficiente liquidità, anticipare la compensazione [con imposte dirette, iva, contributi previdenziali, ecc.] a una data anteriore al 16 novembre mediante la presentazione di modelli f24 riguardanti scadenze successive e spendere così rapidamente l’ipotetico residuo credito connesso/conseguente ad acquisti di energia elettrica e/o gas effettuati, ripetiamo, nel primo e/o nel secondo trimestre 2023.
Al riguardo, possiamo ad esempio pensare all’eventuale iva a debito in scadenza il 16 novembre [del resto, verosimilmente non è un caso questa identità di date…] o al secondo acconto delle imposte, la cui liquidazione scade il 30 novembre ma nessuno evidentemente vieta di effettuarla, diciamo, il 14 o il 15 novembre.
Si tratta comunque, per concludere, di bonus di ammontare per lo più modesto e magari potrebbe non valere la pena – per fare un esempio – anticipare la liquidazione di un consistente ammontare di imposte per compensarlo con pochi euro di Bonus Energia.
Però, chi ha interesse potrà segnalarlo allo Studio di riferimento.
(stefano olivieri)
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