Io e mia moglie abbiamo deciso di separarci ma vorremmo anche anticipare quanto più possibile il divorzio.
Visto che siamo d’accordo praticamente su tutto, quali sono oggi i tempi di attesa di una sentenza di divorzio nel nostro caso?
Con la Riforma Cartabia del processo civile, è stata data [dal 1° marzo 2023, giova ricordarlo] la possibilità di presentare un unico ricorso in tribunale per chiedere – dunque contestualmente – sia la separazione che il divorzio1.
1 Art. 473-bis.49. Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274.
La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Senonché, in fase di primissima applicazione della “Cartabia”, la maggioranza dei tribunali italiani aveva ritenuto di dover circoscrivere la nuova disposizione – unico ricorso per due obiettivi – alle sole ipotesi di vicende contenziose/giudiziali, e quindi aveva per lo più espresso l’avviso che la domanda di divorzio potesse essere proposta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione [giudiziale, come detto, e non consensuale], che generalmente richiedeva un intervallo temporale di 12 mesi.
Ma qualche giorno fa la Cassazione [Cass. sent. 16 ottobre 2023 n. 28727] – investita della questione dai Tribunali utilizzando il c.d. “rinvio pregiudiziale”, un istituto anch’esso introdotto dalla Riforma Cartabia e con il quale i giudici di merito possono chiedere alla Suprema Corte la soluzione di una questione di diritto incerta – ha ritenuto estensibile la sfera di operatività dell’istituto [unico ricorso per due obiettivi, vale la pena ribadirlo] non solo alle vicende contenziose/giudiziali, ma anche ai procedimenti avviati consensualmente, quindi con ricorso congiunto dei due coniugi, diretti al tempo stesso a una pronuncia di separazione e a una di divorzio.
In tali evenienze, ed è qui la risposta al quesito, la domanda di divorzio può/deve essere trattata – quel che del resto è inevitabile – solo dopo l’omologazione della separazione consensuale e, di conseguenza, dopo il decorso del prescritto termine di sei mesi dall’omologazione.
Questa interpretazione del Supremo Consesso presenta vantaggi diversi.
Essa consente infatti, da un lato, di ridurre ulteriormente i tempi del procedimento [che in caso di separazione consensuale sono già di per sé (relativamente) brevi] e, dall’altro, di contrarre i costi del procedimento, se non altro perché ora quest’ultimo è uno soltanto invece dei due contemplati nella disciplina previgente.
In definitiva, questo della Cassazione è un chiarimento che si traduce con tutta evidenza in un passo avanti di grande rilievo proprio per la maggiore semplificazione del procedimento di separazione e divorzio che ne deriva.
Beninteso, può essere forse ancora troppo presto per un giudizio conclusivo sull’intervento legislativo, perché alla prova dei fatti potrebbe non raccogliere grandi consensi dato che non sempre è ravvisabile tra i due coniugi un’identità di “pensiero” tale da condurli – addirittura a braccetto – verso un rapidissimo divorzio.
(aldo montini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!