La scissione mediante scorporo è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 2506.1 cod.civ. [così numerato perché “innestato” con il d.lgs. 19/2023, nel rispetto delle regole di redazione degli atti normativi, tra l’art. 2506 e l’art. 2506 bis], che al primo comma così recita: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività”.

A differenza, pertanto, della scissione  nella sua forma ordinaria tipizzata nell’art. 2506 [nella quale una società, società c.d. scissa, assegna tutto o in parte il suo patrimonio a una o più società preesistenti e/o di nuova costituzione, società c.d. beneficiarie], nello scorporo, ben diversamente, l’unico socio dell’unica o di tutte le società beneficiarie conseguenti alla scissione è proprio la società scissa.

Un esempio potrà forse chiarire meglio questo nuovo istituto.

Poniamo che la società Alfa srl sia partecipata da Tizio e Caio e che sia titolare di due farmacie.

Tizio e Caio intendono separare le due attività e in applicazione del nuovo art. 2506.1 del cod. civ. potrebbero procedere alla scissione della società Alfa srl [“scissa”] attribuendo una parte del patrimonio – in pratica una delle due farmacie – alla società neocostituita Beta srl [“beneficiaria”], il cui capitale sociale appartenga interamente alla Alfa srl [e non a Tizio e/o a Caio, come accade nella scissione ordinaria].

Come si vede, in questo modo il capitale sociale della Alfa srl – titolare di una delle due originarie farmacie sociali essendo stata l’altra assegnata a Beta srl – continuerebbe ad appartenere a Tizio e a Caio, mentre il capitale sociale della newco Beta srl, titolare dell’altro esercizio, apparterrebbe interamente alla Alfa srl.

E però, visto che parliamo di farmacie, la scissione mediante scorporo deve fatalmente “fare i conti” con l’art. 8, della l. 362/91, che – come forse si ricorderà, trattandosi di un parere espresso dal Consiglio di Stato all’inizio del 2018 sulla l. 124/2017 e, per quel che ci interessa in questo momento, sulle figure di incompatibilità previste sub b) del comma 1 del citato art. 8, cioè “con la posizione di titolare, gestione provvisoria, direttore o collaboratore di altra farmacia” – parrebbe frapporsi come ostacolo insuperabile per l’Alfa srl, unico socio della Beta srl, proprio perché titolare di “altra farmacia”.

In quel parere, datato 3.1.2018, dice il CdS sub 41.6: “…prendendo in considerazione l’ipotesi della partecipazione sociale alla società di farmacia da parte di altra società di farmacia, la Commissione speciale non ravvisa ostacoli alla applicabilità anche ad essa, nei termini anzidetti, della forma di incompatibilità in esame (art. 8, c. 1, lett. b)”.

Per la verità su questo punto [ma non solo…] le amministrazioni pubbliche non si sono sempre trovate tutte d’accordo, tant’è che personalmente ricordiamo rare circostanze in cui un comune o un’Asl o un’amministrazione regionale abbia eccepito a una società già titolare di una o più farmacie la carenza di legittimazione a partecipare ad altra società, di persone o di capitali, titolare a sua volta di una o più farmacie; e del resto, come abbiamo tentato di illustrare a tempo opportuno, parrebbero opponibili a questa interpretazione del CdS argomenti tutt’altro che peregrini.

Tuttavia, almeno per l’autorevolezza del parere, possono gravare sulla scissione mediante scorporo le perplessità di cui abbiamo dato conto, ma certo non si può escludere che il processo di continuo adeguamento del diritto alla realtà economico-sociale conduca, presto o prestissimo, a conclusioni diverse, con un pieno via libera all’applicazione di questo neoistituto anche alle società titolari di farmacie.

(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)

 

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