Un mio dipendente farmacista inquadrato con il 1° livello ha rassegnato le dimissioni il giorno 6 dello scorso mese. Da quando decorre il termine di preavviso? Ma considerando che oggi ha presentato un certificato di malattia per 15 giorni, il preavviso continua a decorrere?
Il dipendente – in questo caso inquadrato nel 1° livello del CCNL Farmacie private – deve rispettare un termine di preavviso di 90 giorni, decorrenti dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e quindi nella specie dal 16 settembre scorso.
Ora, durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto di percepire la retribuzione di fatto dato che il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.
Nel caso di malattia contratta durante il periodo, il preavviso si interrompe per riprendere a decorrere soltanto al termine della prognosi indicata dal medico di medicina generale nel certificato.
Di conseguenza, l’ultimo giorno di lavoro si sposta in avanti in misura corrispondente alla durata della malattia.
Stessa sorte se il dipendente durante il periodo di preavviso chieda di poter usufruire delle ferie: di norma, il dipendente ha diritto a godere delle ferie durante il preavviso [e anzi, come abbiamo già sottolineato qualche tempo fa illustrandone anche le ragioni, sarà bene che la farmacia non gliene impedisca la fruizione] ma la data di cessazione potrà – secondo eventuali intese tra datore di lavoro e lavoratore – slittare in avanti di tanti giorni per quanti il lavoratore è stato assente per ferie.
Da ultimo, si tenga presente che su richiesta del farmacista dimissionario, Lei può rinunciare al preavviso [che generalmente non è una pessima idea perché non sempre il lavoratore dimissionario riesce a mantenere il suo rendimento abituale…], facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Laddove invece l’interruzione del preavviso e la cessazione immediata del rapporto derivino da una Sua iniziativa [che non necessariamente deve essere condivisa dal lavoratore], Lei dovrà corrispondergli – nonostante il venir meno delle sue prestazioni – un importo a titolo di indennità sostitutiva per l’intero periodo di anticipata risoluzione del rapporto stesso.
(giorgio bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!