Il Decreto Proroghe [D.L. 29 settembre 2023 n. 132] ha disposto lo “slittamento” al 30 novembre 2023 del termine per l’assegnazione/cessione dei beni immobili e mobili registrati [diversi da quelli strumentali per destinazione], precedentemente fissato al 30 settembre 2023.

Senonché, come si ricorderà, le società che si erano avvalse dell’assegnazione agevolata avrebbero dovuto effettuare il versamento dei tributi – si tratta [come più volte sottolineato] dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all’8% della differenza tra il valore c.d. normale del locale e quello fiscalmente riconosciuto – in due tranches mediante mod. F24, di cui la prima entro la stessa data del 30 settembre 2023 [il 60% dell’ammontare] e la seconda entro il 30 novembre 2024 [il restante 40%].

Invece, attenzione, il secondo comma dell’art. 4 del citato provvedimento di proroga ha disposto che “Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 [tra cui l’assegnazione/cessione agevolata dei bei ai soci] devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023”.

Quindi, cade la facoltà del pagamento in due rate perché ora il versamento dell’importo dovuto va effettuato in unica soluzione e sempre entro la data del 30 novembre 2023.

(aldo montini)

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