Sono socio (con altri due colleghi) di una snc titolare di due farmacie ubicate nello stesso comune.
Noi sappiamo che se una snc non paga i propri debiti possono essere citati in giudizio i soci; ma se è uno dei soci, come nel nostro caso, ad aver accumulato personalmente debiti per ragioni estranee alla società, la snc non crediamo possa essere chiamata a risponderne.
È ancora così?
È una questione affrontata altre volte ma la risposta è sempre la stessa perché l’art. 2305 cod.civ. dispone tuttora [e d’altronde parliamo di una disposizione codicistica…] che “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.
Se però è vero che i creditori di quel vs. socio sicuramente non potranno invocare la messa in liquidazione della sua quota sociale, nondimeno potranno opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza, che peraltro è abbastanza vicina [il vs. atto costitutivo, infatti, reca la data del 31.12.2025], proprio perché – come abbiamo appena letto – l’impedimento persiste soltanto finché dura la società.
Tuttavia, c’è anche l’art. 2270 primo comma cod. civ., secondo cui: “Il creditore particolare del socio, [anche qui: ndr] finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione”.
Ma neppure questa è una norma che ha bisogno di grandi chiarimenti, e comunque è una delle tre disposizioni del codice civile [la prima è per l’appunto l’art. 2305 e la terza è l’art. 2271, per il quale: “non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio”] che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi – un patrimonio autonomo perché destinato all’esercizio dell’impresa (sociale), e dunque bensì sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma insensibile a quelle dei creditori particolari del socio.
Vale la pena inoltre ribadire anche in questa circostanza che deve in ogni caso trattarsi di una società di persone c.d. regolare, e perciò formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta nel Registro delle imprese.
Diversamente, come nel caso delle società c.d. irregolari [di cui sono spesso cattivo esempio, come detto altre volte, le società di gestione provvisoria da parte degli eredi del titolare in forma individuale] diventa applicabile anche il secondo comma dell’art. 2270 del cod.civ., che permette al “creditore particolare del socio” – quando “gli altri beni del debitore [il socio, ovviamente: ndr] sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti” – di “chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore”, incidendo così in modo significativo anche sull’autonomia del patrimonio sociale.
Salve queste precisazioni, però, a una società di persone regolare [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – ma soltanto, come si diceva, “finché dura” – effetti seriamente pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.
Tutt’altro è invece – come giustamente ricorda anche il quesito – il “percorso” inverso, essendo infatti i soci [tutti i soci in una snc, e i soli soci accomandatari in una sas, come abbiamo rilevato in parecchie occasioni] solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente responsabili delle obbligazioni sociali.
(gustavo bacigalupo)
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