Ho versato i contributi previdenziali alla signora che lavora da noi come domestica attraverso il libretto di famiglia. Vorrei sapere se sono anch’essi deducibili.
Ricordando che il “libretto famiglia”, come viene per lo più chiamato, è in sostanza un libretto nominativo prefinanziato – come la classica carta di credito prepagata – che contiene/può contenere titoli di pagamento [pensiamo, ad esempio, ai voucher di qualche anno fa], la risposta al quesito deve essere affermativa.
I contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS per i lavoratori domestici, infatti, sono totalmente a carico del datore di lavoro e sono spese deducibili.
Pertanto, la modalità di versamento attraverso il libretto famiglia* non dovrebbe sollevare nessuna criticità neppure quando gli importi versati all’Inps siano attinti dal libretto.
N.B. Che, giova precisarlo, permette a persone fisiche, che non siano né esercenti attività professionali né imprenditori, di pagare attività lavorative saltuarie effettuate dai ben noti “lavoratori occasionali” di cui all’art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Precisiamo che i contributi sono deducibili nella misura di Euro 1,65 [quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.] per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, esclusivamente “nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS”.
(cesare pizza)
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