Sono titolare individuale di un esercizio al dettaglio di prodotti riguardanti il settore del parafarmaco, ma sto per acquisire il 50% di una società titolare di farmacia. Naturalmente vorrei evitare una scelta sbagliata e quindi vi chiedo se la mia posizione di imprenditore individuale è o meno compatibile con la partecipazione alla società titolare di farmacia.
Aggiungo inoltre che per tradizioni familiari io e mio fratello siamo entrambi compresi tra gli imprenditori agricoli e perciò andrebbe valutata anche quest’altra mia posizione.
Se non ricordiamo male, abbiamo già parlato di entrambi questi aspetti un paio di volte.
Dunque, quanto alla titolarità in forma individuale di una parafarmacia, o di un qualsiasi altro esercizio commerciale di vendita al dettaglio, la risposta, almeno in principio, non può comunque che essere affermativa.
Si tratta infatti di una condizione che non rientra in nessuna delle figure di incompatibilità previste nel comma 2 dell’art. 7 e nel comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, fatto salvo naturalmente – come sappiamo tutti – il caso in cui la sua impresa non finisca per inquadrare Lei, in un modo qualunque, come soggetto operante “nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco”, perché in questa eventualità l’incompatibilità rischierebbe di essere assoluta e senza eccezioni.
Il che, s’intende, vale esattamente per un farmacista come per un “non farmacista”.
Qualche notazione merita anche la Sua qualifica – se abbiamo ben compreso – di imprenditore agricolo professionale, che è anch’essa una condizione sulla quale, come accennato, abbiamo avuto occasione di intrattenerci rispondendo a un quesito specifico che poneva in evidenza come questa figura di imprenditore rientrasse in realtà tra i lavoratori autonomi e che, per ciò stesso, potesse essere ricompresa tra le attività giudicate incompatibili con lo status di socio nel quadro del famoso parere del Consiglio di Stato del gennaio 2018 sulla l. 124/17.
Senonché, trascurando l’interpretazione che dapprima la Corte Costituzionale, e subito dopo il Consiglio di Stato [quest’ultimo ha ulteriormente ribadito la sua posizione molto di recente], hanno ritenuto di dare alle figure di incompatibilità indicate sub c) del citato comma 1 dell’art. 8, quelle cioè con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”, sta di fatto che – ricorrendone i rigorosi presupposti legali perché possa considerarsi tale sotto qualsiasi profilo e a ogni effetto – l’imprenditore agricolo professionale è e resta un imprenditore e non un lavoratore autonomo.
Del resto, non è consentito – come è noto – interpretare se non restrittivamente le disposizioni che, come quelle in argomento, introducono limiti o restrizioni al libero esercizio di una o più attività ponendosi dunque come norme derogatorie dei principi generali in tema di libertà di iniziative economiche.
Pertanto, anche sotto questo diverso profilo, ci pare che Lei non possa né debba nutrire grandi preoccupazioni ove intenda partecipare a una società titolare di farmacia.
(gustavo bacigalupo)
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