Vi chiedo cortesemente di fare il punto della situazione riguardo le circostanze in cui è obbligatorio emettere la fattura elettronica, indicando anche i casi in cui quest’obbligo viene meno rendendo pertanto necessario emettere fatture cartacee.

Per rispondere in termini il più possibile esaustivi ma senza dilungarci più di tanto, facendo il punto su una vicenda che denuncia tuttora qualche vs. incomprensione – e tenendo sempre ben presente che l’ipotesi di fondo è che il cliente abbia richiesto la fattura al momento dell’acquisto [perché, diversamente, sarà sufficiente in ogni caso lo scontrino parlante] – distingueremo il tema in due sezioni e, più precisamente, nella prima parleremo delle fatture emesse a persone fisiche, nella seconda di quelle emesse a soggetti passivi Iva.

  • Fatture emesse nei confronti di soggetti persone fisiche (B2C).

Come ricordato più volte [v. Sediva News del 18/04/2019, del 6/05/2019 e del 20/03/2019] per l’anno 2019 – ma verosimilmente anche per il 2020, per effetto del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 [d.l. 26.10.2019 n.124, in attesa di conversione] – l’art.10-bis del dl n.119-2018 ha vietato espressamente di documentare tramite fatturazione elettronica via SdI le operazioni effettuate da coloro che sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”.

In seguito, l’art.9-bis, comma 2, del dl n.135-2018 è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che il divieto si applica: “…anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Quindi, per il 2019 – e probabilmente anche per il 2020 – le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche (B2C) non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, che dall’invio o meno dei dati al StS e prescindendo anche dalla detraibilità delle spese effettuate.

Detto questo, la circ. n.14-E del 17 giugno 2019  – e anche questo lo abbiamo già sottolineato – ha operato una “ricostruzione” circa la fatturazione delle prestazioni sanitarie, distinguendo tra:

a) prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche i cui dati sono inviati al StS: per il 2019 [e per il 2020?] esse andranno fatturate in modalità cartacea [e sapete bene perché], trasmettendo i relativi dati al StS;

b) prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura fatturate con un unico documento, configurando a loro volta due ipotesi:

  1. se nella fattura la farmacia non separa l’importo relativo alla spesa sanitaria da quello della spesa non sanitaria [indicando ad esempio l’importo complessivo di € 30 indistintamente per farmaci e integratori], l’intero ammontare del documento va trasmesso al StS con la tipologia “altre spese” (codice AA) e la fattura deve essere emessa in formato cartaceo;
  2. se invece la fattura distingue la spesa sanitaria da quella non sanitaria [€ 10 per farmaci e € 20 per integratori], entrambe le spese vanno comunicate al StS ma distintamente e l’unica fattura deve essere comunque e sempre emessa in formato cartaceo;

c) emissione di due fatture separate, l’una per spese sanitarie e l’altra per spese non sanitarie: in tal caso, quelle non sanitarie vanno fatturate elettronicamente ma solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente;

d) prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata: il divieto di FE opera, per l’anno 2019, anche in questa eventualità ma la farmacia può emettere sia fattura cartacea che elettronica e tuttavia in questo secondo caso attraverso canali diversi dallo SdI.

e) prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al StS: non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, infatti, risultano tenuti all’invio dei dati al StS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti, che del resto sono professionisti sanitari di cui le farmacie tendono sempre più ad avvalersi); anche per loro è in vigore – sempre per il 2019 e con probabile estensione al prossimo anno – l’esplicito divieto di FE per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, ma i detti professionisti sanitari dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo.

  • Fatture emesse nei confronti di soggetti passivi Iva (B2B)

Come ha avuto modo di precisare l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 307 del 24 luglio 2019, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B) dovranno essere documentate con FE via SdI.

Il caso esaminato riguardava le fatture emesse da una società esercente attività sanitaria nei confronti delle compagnie assicurative: in questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture B2B in ambito sanitario devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza tuttavia l’indicazione del nome del paziente e/o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

D’altronde, come sapete e come chiarito anche dalla FAQ n.73, l’art. 21, comma 2, lettera g) del dpr n. 633-1972 stabilisce l’obbligo di indicare nella fattura “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione” non imponendo in alcun modo di riportare l’identificazione espressa e analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome ecc.).

È indubbio pertanto che le parti dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale come voluto dal Garante della privacy), in grado di violare le varie disposizioni in vigore.

  (marco righini)

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