Io e mio fratello siamo comproprietari di un immobile ricevuto in successione, ma in questi giorni mio fratello ha sottoscritto un contratto di locazione a nome proprio e firmato solo da lui a condizioni comunque vantaggiose per noi.
Crediamo che il reddito della locazione sia però dichiarabile al 50% ciascuno.
È vero?
Si, è proprio così, perché – prescindendo da chi figuri come locatore nel contratto – tutti i comproprietari, quando ovviamente siano più di uno come nel Suo caso, sono tenuti a dichiarare i redditi derivanti contrattualmente dalla locazione in misura proporzionale alle loro rispettive quote di proprietà.
D’altra parte, se Suo fratello dichiarasse l’intero ammontare del canone annuo pattuito nel contratto, anche se in ipotesi risulti contrattualmente quale unico locatore [come il quesito indica], questo sarebbe in contrasto con l’art. 26 del Tuir secondo cui: “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. […] Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”.
Come vediamo, quindi, anche Lei sarà tenuto a dichiarare il reddito fondiario, sia pure corrispondentemente – è chiaro – alla Sua quota di comproprietà e perciò in ragione del 50% dell’intero canone dell’anno.
In ogni caso, benché naturalmente non sia vietata la stipula [e conseguente registrazione] di un contratto di locazione ove figuri un solo comproprietario come locatore, è preferibile optare per la partecipazione al contratto anche dell’altro comproprietario.
Diversamente, infatti, proprio perché i redditi fondiari vanno comunque dichiarati, pro quota, da tutti i comproprietari dell’immobile, nel vs caso emergerebbe con facilità – in sede di “accertamento parziale” [art. 41 bis del D.P.R. 600/1973] – la difformità tra l’importo ascritto fiscalmente all’unico comproprietario che ha firmato il contratto, quindi a Suo fratello, e l’importo, pari alla metà, che quest’ultimo evidentemente dichiarerebbe invece nel Mod. Unico.
Per ragioni pratiche, insomma, può essere preferibile che partecipi al contratto in veste di locatore anche Lei.
(mauro giovannini – aldo montini)
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