Normalmente corrispondo il canone di affitto della Farmacia in contanti in quanto l’importo è inferiore alla soglia dei duemila euro e il locatore mi rilascia dietro mia richiesta la ricevuta del pagamento. Ultimamente ho iniziato a versare il canone con bonifico bancario: ho diritto alla ricevuta?
Come chiarito più volte, l’art. 1199 del codice civile prevede che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Questo significa che il proprietario di un immobile locato ha l’obbligo – “a richiesta e a spese del debitore”, come si è appena letto – di rilasciare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone periodico anche laddove esso avvenga in modalità tracciabile (come un assegno o un bonifico bancario), che, tra l’altro, dal 1° gennaio 2023 diventa l’unica possibile quando l’importo da versare non sia inferiore a 1000 euro.
Diversamente, infatti, la ricevuta del semplice bonifico o il cedolino dell’assegno non sono di per sé sufficienti – nonostante la loro tracciabilità – per dimostrare formalmente il regolare pagamento dell’affitto.
Per completezza ricordiamo anche che sulle ricevute di importo superiore ad € 77,47 [non soggette ad iva, come in questo caso] dovrà essere apposta una marca da bollo di € 2,00, con onere a carico del conduttore.
(valerio salimbeni)
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