Esiste qualche obbligo di collaborazione per il farmacista su richiesta delle forze dell’ordine? In particolare cosa fare sei i Carabinieri mi chiedono di pesare uno stupefacente validandone la misurazione.
“Collaborare” con le Forze dell’Ordine per il farmacista [ma, più in generale, per la Farmacia] è un obbligo giuridico.
Come infatti abbiamo avuto già occasione di osservare, egli non può rifiutarsi, perché – come dispone l’u.c. dell’art. 348 cpp – “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.
D’altra parte, il primo comma dell’art. 4 del vigente vs Codice deontologico [intitolato “Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari”] così dispone “Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica”.
Nei fatti, e non solo, un rifiuto del farmacista a prestare la collaborazione richiesta nei casi come quello che Lei descrive, ma a ben guardare anche la semplice “melina”, può astrattamente esporlo a conseguenze su amedue questi diversi versanti.
Quanto alla validazione, non sapremmo francamente indicarLe un contenuto “tipico” dell’inevitabile verbale che dovrebbe asseverare l’avvenuta pesatura e i suoi esiti.
E però, lo ribadiamo, parrebbe siano sufficienti poche righe anche in carta libera, o sulla carta intestata della Farmacia, evidentemente seguite in calce dalla firma del titolare [e/o, secondo i casi, del direttore responsabile], in cui egli dichiari di aver pesato all’interno dei locali della farmacia con esercizio in …….., Via ……., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri …. (carabinieri, agenti di polizia, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all’apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi …… grammi.
Un’attestazione del genere dovrebbe essere sufficiente.
(gustavo bacigalupo)
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