Ci hanno riferito e abbiamo noi stessi constatato che un ns. collaboratore, in malattia da oltre 10 gg., ha effettuato almeno due sostituzioni notturne in un’altra farmacia.
In pratica si tratta forse di un secondo lavoro in nero: possiamo licenziarlo?
Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa [che sia in “chiaro” o in “nero” non fa differenza] da parte di un dipendente “ufficialmente” in malattia può configurare una delle (non frequentissime) ipotesi di giusta causa di licenziamento.
Così è, o può essere, ad esempio, sia nel caso in cui il “secondo lavoro” sia tale – di per sé – da far presumere comunque l’inesistenza di una malattia e sia nell’eventualità in cui “l’altra attività” possa pregiudicare o ritardare la guarigione del prestatore di lavoro e, di conseguenza, il suo rientro in servizio.
E’ vero che la Cassazione ha affermato che lo stato di malattia può essere considerato compatibile – anche se in tale evenienza l’indennità di malattia è in ogni caso sospesa – con lo svolgimento di altre prestazioni [lavorative ma anche non lavorative, come attività amatoriali, hobbistiche e persino sportive] che però non pregiudichino o ritardino la guarigione; e tuttavia a noi pare che, ancor più quando il “secondo” lavoro consista esattamente, come in sostanza è nel caso che descrivete, nelle stesse prestazioni svolte nella “prima” farmacia, la compromissione o il ritardo della guarigione siano conseguenze verosimilmente inevitabili.
Questo, pertanto, potrebbe – ma il condizionale, come sapete, in materia di lavoro è d’obbligo – costituire comunque una giusta causa di licenziamento del dipendente.
(giorgio bacigalupo)
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