[…il rimborso della compagnia assicurativa]
Ho sottoscritto una polizza sanitaria sia per me che per mia moglie ma il premio che pago non è detraibile. In questo caso la spesa sanitaria che sostengo è detraibile anche se viene rimborsata?
La risposta è affermativa, perché ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Dpr 917/1986*, viene riconosciuta la possibilità di detrarre la spesa sanitaria nell’ipotesi in cui i premi versati per la copertura assicurativa sanitaria non siano detraibili.
Art 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo Dpr 917/1986.: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”
Va evidenziato, a quest’ultimo proposito, che la mancata detrazione dei premi non deve dipendere da una scelta [o negligenza] del contribuente, ma da un’esplicita disposizione normativa come appunto in questo caso.
(andrea raimondo)
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