Nell’emissione di una fattura elettronica, per errore abbiamo effettuato alcuni salti di numerazione nel progressivo delle fatture emesse, di cui ci siamo resi conto solo tempo dopo. Nonostante queste fatture effettivamente non esistano e non corrispondano ad alcuna prestazione, vorrei capire se ho compiuto inavvertitamente qualche violazione e, nel caso, se mi consigliate di regolarizzare tramite la sanatoria che è stata introdotta.
Prima di rispondere al quesito, è necessario premettere che – come è ormai noto – per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio sono concessi [evidentemente nel caso di fattura immediata, e non di fattura differita o riepilogativa] 12 giorni dall’effettuazione dell’ operazione.
In questo arco temporale, tuttavia, è “concesso” che la trasmissione non avvenga necessariamente in sequenza rigorosa.
Infatti, il Sistema di Interscambio – quando riceve una fattura emessa da un contribuente – non effettua in realtà alcun controllo circa la corretta sequenza, perché viene controllata soltanto l’eventuale duplicazione di una fattura emessa, quindi del nome del file XML con cui la fattura stessa è stata trasmessa e/o della presenza effettiva di un’altra fattura identica in termini di numerazione.
Detto questo, l’analisi concernente la possibile sanzionabilità e gli eventuali rimedi all’errore riguardante il salto di un numero nel progressivo di fatturazione, ci porta quindi a determinare se le conseguenze di tale errore costituiscano una violazione a) sostanziale, b) formale, o c) “meramente formale“.
In breve, la violazione è sostanziale quando influisce sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento di un tributo, ma questa non sembra proprio l’ipotesi delineata nel quesito, nel quale si fa cenno semplicemente a un salto di numerazione e non all’omessa trasmissione di una fattura relativa ad un’operazione effettuata.
Peraltro, non ricorrono certamente neppure i presupposti per avvalersi della sanatoria delle violazioni formali in ordine alle quali, infatti, l’art. 1, c. da 166 a 173, della l. n. 197/2022, stabilisce che: “Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.”
Escludendo pertanto trattarsi nel Suo caso di una violazione sostanziale o di una violazione formale, dovremmo trovarci in presenza della classica violazione “meramente formale”, che dunque – come tale – non può costituire ostacolo all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, neppure in via potenziale.
È insomma una fattispecie di cui l’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/97, stabilisce la non punibilità.
(francesco sonnino silvani – valerio pulieri)
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