Il Consiglio di Stato ha infatti passato ora in rassegna una volta di più il ruolo e la natura del dispensario nell’attuale ordinamento di settore, soffermandosi peraltro sul solo dispensario ordinario e quindi senza alcuna digressione su quello stagionale, anche se la gran parte dell’assetto normativo del primo deve ritenersi tranquillamente estensibile al secondo.
A occuparsene è stata la sentenza n. 887 del 25 gennaio 2023, che con particolare riguardo al rapporto tra farmacia e dispensario e tra sede farmaceutica e dispensario ha rimarcato quanto segue:
– nell’organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacia, al quale pertanto esso non è assimilabile;
– il dispensario risponde, d’altronde, a logiche del tutto diverse da quelle proprie della farmacia, in quanto – oltre a risultare privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale – esso è finalizzato solo a rendere più agevole l’acquisto di “farmaci di uso comune e di pronto soccorso” in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie e immediate della popolazione [anche se, per la verità, è noto come spesso il dispensario si muova ben al di là dei soli “farmaci di uso comune e di pronto soccorso”, come vorrebbe la l. 221/68, e anzi non è infrequente imbattersi in dispensari riforniti come, più e meglio di una farmacia e magari anche più e meglio della farmacia affidataria];
– l’interpretazione prospettata dall’appellante [secondo cui la legge regionale campana n. 1/2012 avrebbe assimilato il “dispensario a tempo indeterminato” c.d. stabilizzato a una vera e propria sede farmaceutica] deve perciò essere respinta anche in considerazione del fatto che, trattandosi di materia rientrante nella sanità pubblica [quindi attribuita alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ex art. 117 Cost.], le leggi regionali non possono non rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, fra cui quelli appena richiamati, secondo cui il dispensario deve essere distinto dalle sedi farmaceutiche contemplate in pianta organica.
(cecilia v. sposato)
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