Siamo soci di una snc titolare di una farmacia da ben 9 anni, ma da un po’ di tempo ci siamo resi conto che è ormai opportuno modificare alcune norme dello statuto e, soprattutto, aggiungerne altre in quanto abbiamo constatato che ci sono parecchi aspetti che non abbiamo disciplinato in precedenza [tra cui la premorienza dei soci e anche la loro esclusione].
Dopo esserci confrontati, abbiamo raggiunto l’accordo pressoché su tutte le modifiche e le aggiunte da apportare, ma ci chiediamo se sia possibile procedere per semplicità con una scrittura privata, senza quindi ricorrere a un notaio.
Come abbiamo avuto modo di ricordare in altre occasioni, per integrare e/o modificare l’atto costitutivo/statuto di una società [di persone o di capitali] è ineludibile il ricorso all’atto pubblico, quindi all’intervento notarile, anche se – beninteso – i semplici patti c.d. parasociali sono egualmente vincolanti sia pure soltanto tra i soci [v. Sediva News del 04.03.2022: “L’ampia autonomia privata nella formazione di una società di persone…”].
Naturalmente, però, l’intervento diretto sullo statuto ne garantisce la pubblicità [quindi anche la sua opponibilità a qualsiasi terzo], ed ecco perché – ai fini appunto della sua pubblicità – è prescritto che qualsiasi atto modificativo di uno statuto sociale deve essere iscritto, entro 30 gg. dalla stipula, nel Registro Imprese, tenendo però sempre presente che, quando si tratti – come qui si tratta – di una società titolare di farmacia, per qualsiasi atto modificativo dello statuto o comunque incidente sulla compagine sociale, bisogna osservare il disposto del comma 2 dell’art. 8 della l. 362/91 [come sostituito dal comma 160 della l. 124/2017], secondo cui: “Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 [società di persone o di capitali titolari di farmacia] e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Fofi, nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’unità sanitaria locale competente per territorio”.
Per di più, come forse vi è noto, in caso di inosservanza di tale prescrizione – o di un qualunque altro precetto riguardante la titolarità e/o la partecipazione a una società titolare di farmacia – comporta l’applicazione del successivo terzo comma dello stesso art. 8 e quindi delle sanzioni, straordinariamente sproporzionate rispetto alla gran parte delle prescrizioni, ivi previste.
(matteo lucidi)
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