Da 5 anni a questa parte io e gli altri miei due soci facciamo parte di una snc titolare di due farmacie situate nello stesso comune. Ultimamente uno di noi ha accumulato sempre più debiti, ascrivibili ad operazioni estranee alla società.
I suoi creditori stanno battendo cassa e hanno minacciato di rifarsi sulla quota sociale del socio e questo ci metterebbe non poco in crisi: esiste un rischio concreto che la snc possa essere coinvolta?

Vista la buona frequenza con cui vengono segnalate vicende del genere, dobbiamo pensare che effettivamente – anche per l’insorgere in un tempo relativamente molto breve [certo anche per effetto delle assegnazioni in forma associata di parecchie sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari] di numerose società titolari di farmacia – queste siano fattispecie abbastanza ricorrenti.

Del resto, soprattutto quando la società sia stata costituita tra persone non propriamente legate da originaria affectio societatis [e ancora una volta ci riferiamo in particolare alle società formate tra covincitori], può darsi evidentemente il caso che non tutti i problemi personali dei soci fossero noti al momento della formazione della società e che pertanto abbiano fatto irruzione nella vita sociale solo in prosieguo di tempo.

In linea di principio, tuttavia, la snc non corre grandi rischi, disponendo l’art. 2305 c.c. che il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore; quindi i creditori di quel vs. socio non potranno invocare la messa in liquidazione della quota da lui posseduta, ma soltanto opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza prevista nell’atto costitutivo/statuto, dato che – come abbiamo appena letto – l’impedimento per i creditori del socio persiste “finché dura la società”.

C’è inoltre anche l’art. 2270, primo comma, secondo cui: il creditore particolare del socio, [anche qui: ndr] finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Anche questa è una disposizione che non lascia adito a seri dubbi interpretativi e d’altronde – vale la pena ricordarlo ancora una volta – si tratta di una delle tre disposizioni codicistiche [la prima è proprio l’art. 2305 e la terza è l’art. 2271, per il quale ultimo: non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio] che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi – un patrimonio autonomo perché destinato all’esercizio dell’impresa [sociale], e dunque, bensì sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma insensibile a quelle dei creditori particolari del socio.

È bene però ribadire una volta di più che deve comunque trattarsi – come è nel vs. caso – di una società di persone c.d. regolare, e perciò: a) formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata; e b) iscritta nel Registro delle imprese.

Diversamente, quando per l’appunto si tratti di società c.d. irregolari, costituite cioè senza l’una e/o l’altra delle due formalità appena ricordate, e ancor più delle società c.d. di fatto [come, per restare particolarmente alla farmacia, sono soprattutto le “gestioni ereditarie” esattamente fino alla loro regolarizzazione, cui dunque è sempre bene procedere con sollecitudine], diventa applicabile anche il secondo comma dell’art. 2270 del cod.civ., che permette al “creditore particolare del socio” – quando “gli altri beni del debitore [il socio, ovviamente] sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti” – di “chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore”, incidendo così, talora in modo significativo, anche sull’autonomia del patrimonio sociale.

Ma, ferme queste precisazioni, a una società di persone c.d. regolare [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – se pur soltanto, come si diceva, “finché dura” – effetti pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.

Tutt’altro è invece il percorso per così dire “inverso”, essendo infatti i soci – tutti i soci in una snc, e i soli soci accomandatari in una sas – solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente responsabili delle obbligazioni sociali; ma questo è un tema molto più ampio e delicato, peraltro anch’esso ripetutamente da noi affrontato.

(matteo lucidi – gustavo bacigalupo)

 

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