Il Milleproroghe 2023 ha quindi disposto anche un ulteriore “slittamento” dei termini relativi alle agevolazioni “prima casa”.

L’art. 3, comma 10-quinquies, del provvedimento, infatti, prevede che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche’ il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023….”.

Per chi non li rammentasse, i termini oggetto di sospensione sono:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; nonché
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

Inoltre, viene (ri)sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, termine stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento [in relazione a tale ultimo atto di acquisto] di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto versata in relazione al precedente acquisto agevolato.

E però, si badi bene, il secondo periodo dello stesso articolo dispone che “Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

È dunque necessario porre la giusta attenzione anche a quest’ultima prescrizione, se non altro per evitare sorprese.

 

(stefano olivieri – valerio salimbeni)

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