Il 1° maggio (!) il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Lavoro [d.l. n.48/2023, naturalmente già entrato in vigore] che contiene rilevanti novità sia per i lavoratori che per le imprese, indipendentemente che si tratti di imprese individuali o società.
In sintesi, le principali misure.

  • Contratti a termine

Ferma l’acausalità dell’instaurazione di un rapporto a tempo determinato della durata di dodici mesi, la sua prosecuzione oltre tale termine – che per il Decreto Dignità [su cui v. Sediva News del 6 aprile 2023: “L’assunzione di un farmacista a tempo determinato”] era condizionata alla sussistenza di rigide causali – viene invece ora rimessa al minor rigore della a) contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, e/o b) di accordi individuali caratterizzati da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024, oppure c) giustificata dalla necessità di sostituzione di altri lavoratori, come nel caso “classico” della dipendente in maternità.

  • Assegno Unico

Viene estesa, con effetto dal 1° giugno p.v., la maggiorazione dell’assegno unico universale [precedentemente riservata ai nuclei familiari con entrambi i genitori percettori di reddito da lavoro] anche ai nuclei familiari in cui, al momento della presentazione della domanda, un genitore risulti lavoratore e l’altro genitore deceduto.

  • Fringe Benefit

Il limite del fringe benefit [come tale, “esentasse”] per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, è stato riportato, sia pure fino al 31/12/2023, a 3.000,00 euro [per l’andamento a cavallo degli anni 2022/2023 del tetto dei benefits attribuibili ai lavoratori v. Sediva News del 5.05.2023: “Ancora sull’auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo”].In tale ammontare rientrano anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

  • Assunzione giovani

C’è un incentivo, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi a favore dei datori di lavoro che tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023 assumono personale giovane con contratto a tempo indeterminato e/o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Per poter accedere al beneficio è necessario che il neo-assunto non abbia – alla data di assunzione – compiuto il trentesimo anno di età, che sia registrato al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, che non presti già attività lavorativa e che non sia inserito in corsi di studi o di formazione [“Neet”].

  • Cuneo fiscale

L’esonero parziale della quota di contributi previdenziali dovuti all’IVS* dai lavoratori dipendenti, sale dal 2% [percentuale di esonero disposta dal Decreto Aiuti bis del 9.8.2022] al 6% ma per i soli periodi di paga compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, con esclusione tuttavia della tredicesima mensilità.


N.B. L’acronimo, come noto, sta per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti e rappresenta la somma versata all’Inps a finanziamento delle prestazioni che l’Istituto garantisce per gli eventi di inabilità al lavoro, anzianità o morte del lavoratore.


Ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’art 1 comma 121 della l. n. 234/21, l’esonero è riconosciuto “a condizione che la retribuzione imponibile*, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro [35.000 annui], maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”.


N.B. Con retribuzione imponibile si intende la differenza tra la retribuzione annua lorda e le spese deducibili ovvero i contributi previdenziali a carico del dipendente, i contributi versati per la pensione integrativa, gli assegni periodici da corrispondere al coniuge, i contributi previdenziali versati per colf e badanti per un massimo di 1.549 € e le donazioni verso istituti religiosi, università ed enti di ricerca.


Il Decreto, inoltre, prevede il rialzo al 7% della quota di esonero del lavoratore dalla contribuzione dovuta all’Inps quando la retribuzione imponibile non sia superiore a 1.923 Euro al mese [25.000 annui].

  • Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza lascerà spazio al c.d. assegno di inclusione che prevede un’integrazione al reddito non inferiore a 480 Euro [esenti IRPEF] oltre a un’aggiunta di 280 Euro mensili per chi vive in affitto.
A differenza del reddito di cittadinanza [che, come noto, non poneva limiti in base all’età anagrafica – se non la maggiore età – e/o alle condizioni di salute], beneficiarie di tale nuova misura saranno esclusivamente le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare almeno una persona con disabilità e/o un minorenne e/o un ultrasessantenne, mentre il limite della soglia ISEE resta invariato a 9.360 Euro annui.
Tuttavia, non potrà beneficiare dell’assegno di inclusione chi possiede:

  • un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 Euro [come definito/calcolato ai fini ISEE] esclusa l’abitazione principale purchè di valore ai fini Imu non superiore a 150mila euro; o
  • un patrimonio mobiliare superiore ai 6.000 Euro [tale limite aumenta di 2.000 Euro per ogni membro del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 Euro].

Non potrà inoltre beneficiarne chi partecipi a un nucleo familiare in cui uno dei componenti possieda un’autovettura di cilindrata superiore a 1600 cc, motoveicoli superiori a 250 cc, navi, imbarcazione e aereomobili.
Il Decreto Lavoro, in tema di assegno di inclusione, ha previsto altresì – ed ecco la fine sostanza di questa nuova misura – un incentivo per i datori di lavoro che assumeranno [con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato] i beneficiari dell’Assegno stesso.
Tale incentivo si traduce in un esonero del 100% – per un periodo massimo di 12 mesi – dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico sia dell’impresa che del lavoratore [con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL], ma nel limite massimo – per l’una e per l’altro – di 8.000 Euro su base annua.
Attenzione, però: in caso di licenziamento entro i 2 anni dall’assunzione – salve le ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo – l’azienda sarà tenuta a restituire l’incentivo fruito oltre al pagamento delle sanzioni civili.

  • Obblighi di informazione

Il Decreto Lavoro ha semplificato gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs n. 104/2022.
In particolare, l’indicazione dei riferimenti normativi e della contrattazione collettiva diventa sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi riguardanti:

  • l’importo iniziale della retribuzione;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro;
  • la durata del periodo di prova;
  • la durata del congedo per ferie;
  • il diritto a ricevere la formazione;
  • la variabilità della programmazione di lavoro;
  • il recesso;
  • qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale.

Infine, l’azienda dovrà/potrà portare a conoscenza dei lavoratori i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, sia pure con la mera loro pubblicazione sul proprio sito web.

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Naturalmente, in prosieguo approfondiremo – via via che se ne porranno i presupposti – i vari temi qui accennati e quelli eventualmente sopravvenuti.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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