Devo sostituire una farmacista assente per maternità e vorrei sapere se l’inquadramento del sostituto deve essere quello della collaboratrice sostituita.
Se un lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato [un tema affrontato recentemente: v. Sediva News del 6 aprile 2023] per sostituire un altro lavoratore assente – per maternità, infortunio, malattia, ferie, ecc. – il livello di qualifica del sostituto non deve essere necessariamente lo stesso del dipendente assente.
Questo perché l’azienda, in questo caso la farmacia, ha diritto di organizzare il lavoro in modo diverso e affidare le mansioni del lavoratore da sostituire a un altro lavoratore anche se di livello inferiore a quello sostituito, nel rispetto comunque delle disposizioni del codice civile [“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”: così l’art. 2103 cod.civ.].
La Cassazione ha confermato la legittimità di tale modus operandi a condizione che il contratto a tempo determinato sia strettamente correlato all’assenza del lavoratore titolare del posto.
Anche l’INPS, con Messaggio del 31 maggio 2001 n. 93, ha precisato che la sostituzione non richiede indefettibilmente l’equivalenza di qualifiche tra quella del sostituto e quella del sostituito, proprio perché – anche nel caso di sostituzione temporanea di un lavoratore – l’azienda può riorganizzare la distribuzione del lavoro, pur dovendo mantenere l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Entrando nello stretto merito del quesito, si tenga presente che sono previste specifiche disposizioni riguardo alle agevolazioni contributive proprio nel caso specifico di sostituzione di lavoratrice in maternità, considerato che il D.Lgs. 151/2001 prevede uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro [che si traduce in una riduzione dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail] pari al 50%.
In definitiva, Lei potrà sostituire la farmacista in congedo per maternità con il c.d. contratto di sostituzione maternità – anche, si badi, con inquadramento inferiore – per il periodo corrispondente alla “sostituzione maternità” che notoriamente va da 6 mesi [5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro + 1 mese di affiancamento] a 12 mesi [5 mesi di astensione obbligatoria + 6 mesi di astensione facoltativa + 1 mese di affiancamento].
Da alcuni giorni, come vedremo meglio parlandone un po’ più nel dettaglio, il Governo ha licenziato il c.d. Decreto Lavoro che prevede, in tema di contratti a termine, il superamento dei dodici mesi senza causali soltanto nei casi previsti dai i)Contratti Collettivi Nazionali, Aziendali o Territoriali; ii) da accordi individuali – caratterizzati da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024 – e/o iii) per la sostituzione di altri lavoratori.
Si tratta di un provvedimento con cui il Governo parrebbe [usiamo il condizionale solo per dar conto delle posizioni di contrasto, almeno parziale, manifestate dall’opposizione parlamentare] aver reso più agevole l’adozione da parte dell’azienda proprio dello strumento del contratto a termine per la sostituzione del dipendente assente [per malattia, maternità, ecc.].
Beninteso, è sempre preferibile – specie nei casi che possono destare qualche perplessità – affidarsi, se non altro per evitare una inattesa e non voluta conversione del tempo determinato in tempo indeterminato, al proprio consulente del lavoro.
(giorgio bacigalupo)
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