[“finanziare” gli anziani del paese rimborsando il 50% del costo dei farmaci]

Le farmacie della nostra città sono 6 di cui 1 in una frazione: come Sindaco vi chiedo se il Comune, che è titolare di una delle 5 farmacie del capoluogo, può decidere di aiutare almeno nelle spese per medicinali e prodotti per la salute i residenti ultrasettantenni e con i redditi di sola pensione, ma limitando l’aiuto ai soli acquisti effettuati nella farmacia comunale. Il ns. Segretario pensa che l’iniziativa sia legittima.

Ancora una volta viene proposta una vicenda di legittimità molto dubbia, se non altro perché – come perlomeno i farmacisti dovrebbero ben sapere – l’art. 15 della l. 475/68 riconosce “ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia” e il principio è richiamato, certo non casualmente, anche dal/nell’art. 11 del vs. Codice deontologico (“Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968”).

Si tratta con buona evidenza di una norma imperativa che come tale non può essere derogata da disposizioni di natura pattizia – che dunque in tal caso sarebbero nulle – ma neppure da un qualsiasi provvedimento amministrativo, che sarebbe illegittimo, anche se il vs. Segretario non la pensa così, e quindi annullabile dal giudice amministrativo  [è difficile infatti non pensare che l’iniziativa del nostro Sindaco possa essere assunta solo con un provvedimento amministrativo, ad esempio della Giunta comunale…] laddove naturalmente fosse chiamato a decidere un ipotetico ricorso dei titolari delle altre farmacie, che per di più, se accolto, farebbe forse molto rumore.

Del resto, erogare un contributo ai cittadini – sia pure limitatamente agli acquisti di “medicinali e prodotti per la salute” – soltanto quando si rivolgano all’unica farmacia comunale [e poco importa che si tratti dei soli ultrasettantenni] vuol dire indirizzare fortemente questi ultimi verso quella farmacia.

Come si è accennato, invece, il principio di cui l’art. 15 della l. 475/68 sembrerebbe sancire l’illiceità di qualunque pratica che – anche per effetto, se del caso, di atti o comportamenti estranei alle attività strettamente commerciali di una o un’altra farmacia – renda per un cittadino [“anche se assistito in regime mutualistico”, precisa l’art. 15 con il vocabolario dell’epoca…] più proficuo approvvigionarsi di farmaci presso un esercizio piuttosto che in un altro.

Indubbiamente, optare per un contributo nelle spese di farmaci riconosciuto a tutti i cittadini ultrasettantenni (e meri pensionati) indipendentemente dalla farmacia da loro prescelta risulterebbe forse più oneroso per il Comune [se non altro per la “dispersione” degli acquisti su tutto il territorio…], ma in fondo potrebbe essere egualmente meritorio per l’Amministrazione, e ovviamente ancor più per il… Sindaco, partecipare alla spesa in ragione, poniamo, del 30% invece che del 50%.

Allo stesso tempo, una scelta di questo tipo potrebbe forse rivelarsi “vantaggiosa” per il Comune anche dal punto di vista “politico”, dando a tutti gli ultrasettantenni [ovunque residenti, e ampliando così nei fatti la platea dei cittadini agevolati] la possibilità di godere di un beneficio mantenendo però la libertà di scegliere in autonomia dove e come acquistare i farmaci di loro necessità.

(gustavo bacigalupo)

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