Con riferimento a una vostra recente risposta, Sediva News del 4.4.2025, al quesito di un collega, assolutamente condivisibile, ci e vi chiediamo se invece, mediante un contratto di rete tra società titolari di farmacie, previsto da alcune normative regionali, si può raggiungere uno scopo simile a quello del quesito del collega, tramite cioè il distacco di personale o la collaborazione di farmacisti (anche soci ?) con particolari competenze (servizi, marketing, vaccinazioni etc..).
Come probabilmente sarà noto, il contratto di rete non rappresenta altro che una forma di collaborazione tra imprese finalizzata – ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009 – ad accrescere la loro capacità innovativa e la competitività sul mercato.
La gestione di uno stesso locale esterno da parte di più farmacie autonomamente organizzate in rete è del resto espressamente contemplata [ma non esaustivamente disciplinata…] in alcuni provvedimenti regionali, i quali prevedono tendenzialmente l’obbligo per le farmacie aderenti alla “rete” di inviare alla Asl o alle Asl di competenza un apposito documento recante la definizione delle responsabilità da ascrivere peraltro solo a uno dei direttori responsabili delle farmacie aderenti.
Obiettivo [sperato…] del contratto è quindi quello di definire un’identità della rete tale da consentirne la riconoscibilità come tale e anche l’apprezzamento dei terzi in genere [dunque anche di fornitori, clienti, altre farmacie potenzialmente aderenti, pubbliche amministrazioni, ecc.], di assicurare che le parti condividano le ragioni della collaborazione, di salvaguardare ovviamente anche l’autonomia decisionale e funzionale delle singole imprese aderenti, di prevenire eventuali comportamenti abusivi, e così via..
Proprio in questa ottica deve verosimilmente essere allora collocato il divieto di eludere [anche…] il complesso delle disposizioni – evidentemente, di natura restrittiva – di cui all’art. 8, comma 1, della l. n. 362/1991, e dunque anche della lett. b) che, come abbiamo più volte ribadito, e da ultimo proprio nella Sediva news da Lei citata, non sono derogabili neppure nelle vicende ipotizzate dalla Corte costituzionale in quella famosa sentenza del 2020, perché quest’ultima si riferiva soltanto all’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.
D’altra parte, la rete ben può operare senza soggettività giuridica, senza dar vita, cioè, a un nuovo “soggetto” di diritto, e perciò la disposizione sub b) del citato art. 8 – che, lo ribadiamo, avendo portata restrittiva deve essere interpretata con precipuo riguardo al significato che si ricava dalla sua formulazione letterale – deve ritenersi pienamente applicabile anche al caso in cui più farmacie operino attraverso una rete.
Il tema è comunque molto più ampio dell’ambito di queste scarne notazioni, e pertanto vi torneremo in prosieguo più volte.
(gustavo bacigalupo)
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