Continuando la rapida analisi del tema indicato nel titolo [avviata nella Sediva News del 27.04.2023 “Se l’auto aziendale è data in uso a un dipendente”], dobbiamo fare almeno qualche cenno anche al problema della tassazione in capo al lavoratore della vettura concessagli dall’impresa in uso promiscuo.
In particolare, dal 1° luglio  2020 sono state apportate modifiche al regime di tassazione di questo specifico fringe benefit, dato che si tiene ora conto (anche) dell’emissione di anidride carbonica del veicolo aziendale, applicandosi infatti, nella determinazione del valore imponibile del suo uso promiscuo, una percentuale – rispetto al “valore annuo” del mezzo, calcolato in base alle tariffe/tabelle ACI* che assumono un utilizzo annuale di 15.000 km e un costo chilometrico – direttamente proporzionale alla quantità di CO2 emessa dalla vettura e quindi, come già rilevato, applicando il principio non scritto secondo il quale “meno l’autovettura inquina e meno è tassata”.


* Che tengono conto dei seguenti elementi di costo: quota ammortamento capitale, quota interessi sul capitale investito, assicurazione RCA, tassa automobilistica, carburante, pneumatici, riparazioni e manutenzioni; e però, nel caso di concessione al lavoratore di beni non rientranti nella quantificazione delle tariffe ACI, il valore di tali benefit andrà calcolato separatamente, (lavaggio, autorimessa ecc.).


Se pure, quindi, l’uso del mezzo [anche se promiscuo] resta un benefit, perciò un elemento retributivo astrattamente assoggettabile a contribuzione e tassazione, tuttavia nel concreto queste ultime colpiranno – proprio perché uso promiscuo – soltanto una quota [cioè, una percentuale] del suo “valore annuale”, che è stabilito come sopra detto e dunque in funzione [anche] della maggiore o minore emissione di CO2.

Ora, tali percentuali di imponibilità per il lavoratore – ovviamente variabili di anno in anno – per il 2023 sono le seguenti:

  • 25% del “valore annuale”, con emissioni CO2 della vettura inferiori a 60 g/Km;
  • 30% con emissioni CO2 tra 61 e 160 g/Km;
  • 50% con emissioni CO2 tra 161 e 190 g/Km;
  • 60% con emissioni CO2 superiori a 190 g/Km.

Pensiamo a una società titolare di due farmacie che ha affidato a un dipendente – per uso personale ma anche per favorire alcune “sinergie” tra i due esercizi sociali – una Yaris Ibrida  con valori di CO2 compresi tra 61 e 160 g/Km; e alla Yaris, in base alle tabelle ACI 2023, viene ascritto un costo chilometrico di euro 0,4191 cosicché avremo un costo annuale di euro 6.286,50 [0,4191 euro x 15.000,00 km].
È allora di tutta evidenza che questo dipendente sarà soggetto a contribuzione e tassazione sull’importo di euro 1.885,95, pari al 30% di euro 6.286,50.
Ricordando che la soglia di esenzione dei fringe benefits, che per il 2022 era stata portata a euro 3.000,00, da quest’anno è tornata all’importo base e “storico” di euro 258,23 [anche se – attenzione – il tetto, sia pure limitatamente ai lavoratori con figli a carico, è stato ricondotto ad euro 3.000,00 dal Decreto Lavoro del 1° maggio, in corso di pubblicazione e su cui torneremo ben presto con migliori dettagli], è chiaro che l’ammontare eccedente tale importo limite di euro 258,23 dovrà essere fatalmente assoggettato a contribuzione e tassazione.

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Da ultimo, una considerazione ulteriore sul versante delle imprese quando intendano per l’appunto usufruire delle agevolazioni fiscali connesse alla concessione di una vettura aziendale in uso promiscuo a un dipendente, e in particolare – come già sottolineato nella citata Sediva News del 27.04.2023 – della deducibilità dei costi di gestione del mezzo al 70% anziché al 20%, seppure alle condizioni precisate in quella circostanza.
Ebbene, deve trattarsi di veicoli rientranti tra quelli indicati nel codice della strada [ed esattamente dall’art. 54 comma 1 lett. a), c) ed m), D.Lgs. 285/1992] e pertanto:

– di autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo 9 occupanti, compreso il conducente (lett. a);

– di autoveicoli per trasporto promiscuo, con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 persone, compreso il conducente (lett. c);

– di autocaravan, aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di non più di 7 persone, compreso il conducente (lett. m);

– e/o infine, di motocicli o di ciclomotori.

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In conclusione, come si è visto, è vero che la riduzione per il 2023 della soglia di esenzione del fringe benefit ha reso meno vantaggioso questo, come del resto anche gli altri fringe benefit, per i dipendenti senza figli a carico, e tuttavia la concessione in uso promiscuo a un lavoratore di una vettura aziendale resta una misura ancora oggi molto gettonata, perché tutto sommato [anche volendo trascurare il ripristino del tetto di 3.000 euro per un dipendente con figli a carico], nonostante la riduzione della no tax area, per il lavoratore sopravvivono comunque indubitabili vantaggi, come d’altronde anche per l’impresa.

(aldo montini – gustavo bacigalupo)

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