[…anche nel caso in cui ricorra una giusta causa di licenziamento]
Un collaboratore è in malattia da quasi un mese e la guarigione non sembra sia vicina.
Non siamo comunque soddisfatti delle sue prestazioni in farmacia anche dal punto di vista professionale, tanto è vero che gli abbiamo contestato formalmente tre diverse irregolarità compiute in tempi diversi.
Per di più, qualche giorno prima di ammalarsi c’era stata una lite tra lui e uno dei soci che è stato offeso molto gravemente davanti ad altro personale e ai clienti ed è facile per noi sospettare che la malattia possa trovare la sua origine, vera o non vera, proprio in questi fatti e soprattutto nell’ultimo episodio.
Gli aspetti che in questa vicenda meritano un adeguato rilievo sono due: quello di un eventuale prolungarsi della malattia e quello del possibile ricorso degli estremi per configurare una giusta causa di licenziamento.
Intanto, come d’altronde è noto, il lavoratore assente per malattia, o che è incorso in un infortunio, beneficia del c.d. periodo di comporto, stabilito dalla legge, dai CCNL, o in mancanza dagli usi [e la cui durata massima è fissata dall’art. 47 del CCNL farmacie private in sei mesi], durante il quale egli ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e dunque non può essere licenziato neppure per giusta causa.
Ma, decorsi i sei mesi [che tuttavia l’assenza per malattia del vs collaboratore è ancora ben lontana dal compiere….], il datore di lavoro è legittimato – indipendentemente dal configurarsi di presupposti per il licenziamento per giusta causa – a procedere tout court al recesso dal rapporto di lavoro in conformità al disposto dell’art. 2110, secondo comma, del cod.civ., secondo cui “…l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
Diversamente, il licenziamento eventualmente intimatogli nel detto periodo di comporto sarebbe inefficace, anzi nullo, come hanno ritenuto le SS.UU. della Cassazione.
In sintesi: durante la malattia il licenziamento non può essere intimato, se non quando – come detto – sia stato compiuto interamente il periodo di comporto di sei mesi.
Se, però, il lavoratore rientra in farmacia prima del compimento del sesto mese, voi potete far valere la giusta causa connessa alle censure già formalizzate e soprattutto all’ultimo episodio che il quesito descrive, al quale forse può ragionevolmente ricollegarsi l’insorgere dell’infermità del lavoratore.
(giorgio bacigalupo)
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