L’art. 1, comma 441, della l. 205/2017, come abbiamo rilevato più volte, ha previsto che le società di capitali, da un lato, e le società cooperative a responsabilità limitata nonché le società di persone, dall’altro, titolari di farmacia privata – rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti (le società di capitali) o con maggioranza [numerica] di soci non farmacisti (le coop e le società di persone), sono tenute a presentare all’ENPAF annualmente una dichiarazione di autoliquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA.
Considerato quindi che il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è il 2 maggio u.s. [dato che il prossimo 30 aprile cade di domenica], quest’anno la dichiarazione all’Enpaf di autoliquidazione va presentata
ENTRO IL 1° GIUGNO P.V.
Tale dichiarazione di autoliquidazione si presenta – vale la pena ricordarlo – accedendo con le proprie credenziali al sito dell’Enpaf e comunicando il volume di affari realizzato nel 2022 indicato nel rigo VE50 del Modello Iva 2023.
L’Enpaf provvederà a liquidare l’importo dovuto, che dovrà essere versato entro il 2 ottobre [perché il 30 settembre cade di sabato].
Cogliamo l’occasione per ricordare che il contributo in argomento costituisce un costo deducibile nel bilancio della farmacia e deve essere classificato contabilmente tra gli “oneri diversi di gestione”.
Le farmacie assistite, ove tenute a presentare all’Enpaf la dichiarazione di autoliquidazione, se lo ritengono opportuno o necessario potranno richiedere anche qui la collaborazione del ns. Studio.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!