L’art. 1, comma 441, della l. 205/2017, come abbiamo rilevato più volte, ha previsto che, da un lato, le società di capitali e, dall’altro, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone ovviamente titolari di farmacia – rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti (le società di capitali) o con maggioranza [numerica] di soci non farmacisti (le coop e le società di persone) – sono tenute a presentare all’ENPAF annualmente una dichiarazione di autoliquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Considerato quindi che quest’ultimo termine è caduto lo scorso 30 aprile, quest’anno la dichiarazione all’Enpaf di autoliquidazione va presentata
ENTRO IL 30 MAGGIO P.V.
Tale dichiarazione di autoliquidazione si presenta – vale la pena ribadirlo – accedendo con le proprie credenziali al sito dell’Enpaf e comunicando il volume di affari realizzato nel 2024 indicato nel rigo VE50 del Modello Iva 2025.
L’Enpaf provvederà a liquidare l’importo dovuto, che dovrà essere versato entro il 30 settembre.
Cogliamo l’occasione per sottolineare ancora una volta che il contributo in argomento costituisce un costo deducibile nel bilancio della farmacia e deve essere classificato contabilmente tra gli “oneri diversi di gestione”.
Le farmacie assistite, ove tenute a presentare all’Enpaf la dichiarazione di autoliquidazione, potranno – se naturalmente ritenuto opportuno o necessario – liberamente richiedere anche qui la collaborazione del ns. Studio.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!