Come probabilmente avrete subito intuito, si tratta della sentenza del Tar Campania che ha deciso – dopo una lunga gestazione dovuta anche, se non soprattutto, alla delicatezza del tema ma anche alla farraginosità delle motivazioni – il ricorso di alcuni concorrenti contro parecchi altri concorrenti.
E’ una vicenda che forse molti di voi hanno ben presente e di cui, per quanto ci riguarda, abbiamo parlato con ampiezza nelle Sediva News del 15/04/2022: [“Al via (?) il primo interpello del concorso straordinario campano”], del 15/07/2022: [“Concorrenti “contro” concorrenti nel concorso campano il Tar sospende ...”], del 21/07/2022: [“Ecco l’ordinanza del Tar Campania: se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi…”] e del 12/12/2022: [“Ancora inquietudini dal concorso campano…”], alle quali pertanto rinviamo per uno sguardo all’intero stato dell’arte.
Nei prossimi giorni, comunque, tenteremo di far luce – con qualche dato di approfondimento e soprattutto con i necessari spunti di riflessione – su quello che potrebbero aver detto e/o aver voluto dire i giudici campani per accogliere il ricorso, sancendo – per effetto del successivo Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023, francamente fin troppo sollecito perché il Consiglio di Stato potrebbe presto cambiare almeno alcune delle carte che il Tar ha messo sul tavolo – l’esclusione dalla graduatoria campana di 24 candidature [di cui 12 “epurando” le prime 29 posizioni della graduatoria già definitiva].
In particolare, infatti, secondo il provvedimento quei 24 concorrenti “risultano incorrere nelle condizioni descritte nella citata sentenza e cioè candidati resisi cessionari [ndr. è un errore, perché in realtà si tratta di candidati resisi cedenti] di quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, nonché soci di società di persone che hanno proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali”.
Seguendo queste “linee guida”, peraltro, le candidature escluse dovrebbero rivelarsi senz’altro più numerose dato che il decreto regionale – disponendo anche l’avvio del primo interpello per le prime 17 posizioni [ndr. il cui elenco è stato formato dagli uffici regionali sulla base di quel che restava/resta della graduatoria dopo la falcidia operata nei fatti da Tar all’interno, come detto, delle prime originarie 28 posizioni] – demanda al tempo stesso alla Commissione giudicatrice “la sollecita verifica delle ulteriori posizioni in graduatoria alla luce dei principi espressi dall’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4152/2022, dalla sentenza n. 5140/2020 del TAR Campania Napoli e dalla relazione del direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del SSR prot. 0274489 dell’11.06.2020” [ndr. non viene citata proprio la sentenza del Tar n. 1341/2023, cioè l’unico provvedimento che conta davvero anche perché immediatamente esecutivo, pur se – come accennato – il CdS, di cui però il Decreto Regionale non sembra curiosamente preoccuparsi, potrebbe sospendere la decisione del Tar e costringere la Regione, se mai il primo interpello verrà effettivamente subito avviato, a ripartire quasi da zero].
Ne riparleremo comunque tra non molto, anticipando tuttavia una prima nostra sensazione: il Tar avrebbe potuto agevolmente – ci pare – raggiungere il medesimo risultato, quello cioé dell’esclusione dal concorso, o della decadenza da un’ipotetica futura assegnazione, di quelle candidature, tirando in ballo semplicemente il [presunto] divieto di “doppia assegnazione” individuato tre anni fa dall’Adunanza Plenaria e ben illustrato successivamente dalla terza Sez. del CdS, dapprima nell’ordinanza n. 4903 del 03/08/2020 [v. Sediva News del 07.08.2020: “Il CdS interdice la seconda assegnazione anche a chi si sia già “liberato” della farmacia conseguita…”] e successivamente in altre due o tre decisioni.
Per questa via il ricorso sarebbe stato egualmente accolto e ai ricorrenti sarebbe stato egualmente consegnato il “bene della vita” da loro richiesto, che era in sostanza una almeno parziale “scalata” della graduatoria.
I giudici napoletani hanno invece scelto un percorso tortuoso e tortuosamente argomentato [giungendo addirittura ad assumere un fantomatico abuso del diritto da parte di alcuni candidati…] quel che potrebbe esporre la loro decisione a un intervento perlomeno rettificativo del CdS.
Di questo come di altro, però, parleremo meglio tra qualche giorno, confidando di poter meglio spiegare il titolo di queste note.
(gustavo bacigalupo)
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