[…come funziona e chi viene escluso]

 

I debiti verso l’Agente della Riscossione di importo non superiore a 5.000 euro – e risultanti “dai singoli carichi affidati agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”- sono azzerati ope legis, a condizione però che il debitore abbia un reddito imponibile dichiarato per l’anno 2019 [Mod. 2020] non superiore a 30.000 euro.
È la novità introdotta dal comma 4 dell’art. 4 del Decreto Sostegni che peraltro riproduce con alcune modifiche l’analoga disposizione già contenuta nell’art. 4 del D.L. 119/2018.
Sotto il profilo oggettivo, il riferimento è al debito che residua alla data di entrata in vigore del decreto legge e non all’importo originario, cosicché possono fruire della sanatoria anche partite che inizialmente superavano la soglia di 5.000 euro.
Concorrono a formare tale limite la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, mentre sono irrilevanti – sempre al fine del calcolo del detto importo limite – gli interessi di mora e l’aggio di riscossione che dunque, qualora dovessero determinare il superamento della soglia, non impediscono l’applicazione della misura in argomento.
Sempre a questo scopo, inoltre, occorre guardare non al totale della cartella ma alla singola partita di ruolo, che va identificata – lo ricordiamo – nell’importo totale del provvedimento che sta a monte di essa.
Una cartella quindi che contenga – ad esempio – multe stradali per 3.000 euro, importi da liquidazione della dichiarazione dei redditi (Irpef, sanzioni e interessi) per 5.000 euro e tassa rifiuti per 4.000 euro è suscettibile, in astratto, di rientrare nella norma di favore.
Le sole tipologie di debito escluse dall’azzeramento sono in definitiva:

  1. il recupero degli aiuti di Stato;
  2. le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
  3. le sanzioni a carattere penale;
  4. le risorse proprie Ue (es. dazi);
  5. l’Iva all’importazione.

Non vi sono invece preclusioni di alcun genere sotto il profilo soggettivo, dato che la modifica si rivolge tanto alle persone fisiche che agli altri titolari di impresa.
Ulteriore requisito necessario per l’accesso alla sanatoria – come accennato all’inizio – è il possesso di un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro per l’anno 2019.
Tale limite reddituale è lo stesso per la totalità dei contribuenti, incluse pertanto anche le società.
La nozione di reddito imponibile richiama con ogni evidenza la somma di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili; a stretto rigore, peraltro, dovrebbero risultare irrilevanti i redditi a tassazione separata, quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente, il Tfr e le plusvalenze da cessione di azienda, mentre, al contrario, i redditi soggetti a cedolare sugli affitti dovrebbero rientrare nel limite dei 30.000 euro, alla luce del disposto di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23/2011.
L’azzeramento delle partite vale – beninteso – anche per i carichi inclusi nella rottamazione ter e nel saldo e stralcio ma sono sempre fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Con provvedimento del Mef – da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del Decreto – saranno dettate le disposizioni attuative della sanatoria, compresa quella riguardante la data di riferimento dell’annullamento del debito: sino ad allora, quindi, sono sospese tutte le attività di recupero da parte dell’Agente della riscossione relative ai debiti non superiori a 5.000 euro, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore.
Per le medesime partite, sono anche sospesi i termini di prescrizione.
Si evidenzia da ultimo che l’azzeramento non opera per le somme riscosse dagli enti territoriali (comuni, regioni e province) mediante ingiunzione.

(andrea raimondo)

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