Qualche giorno fa abbiamo avviato la pubblicazione – anticipata rispetto al modus operandi precedente che prevedeva la loro pubblicazione in unica soluzione nei numeri “cartacei” di Piazza Pitagora – delle Pillole riguardanti soltanto la normativa e i provvedimenti di prassi, e quindi è il momento di occuparci anche di giurisprudenza, completando così i temi affrontati finora dalle Pillole pubblicate sul Piazza Pitagora “cartaceo”.
Pertanto, nel corso dell’anno – partendo proprio da oggi – distribuiremo anche le nostre note sintetiche di commento delle pronunce di maggior rilievo attinenti, in particolare, al diritto delle farmacie e dunque soprattutto alla pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che del resto vede interventi dei Tar e del Consiglio di Stato sempre più frequenti e incisivi ma talora davvero sorprendenti.
Naturalmente ci riserviamo di dedicare ai temi di più largo interesse analisi meno sintetiche e perciò adeguate Sediva News di commento.

  • Ribaditi alcuni principi in materia di dispensario farmaceutico.

Consiglio di Stato – sent. – 25/1/2023, n. 887
V. Sediva News del 9/2/2023.

  • L’istituzione di due nuove sedi in una zona già servita da una farmacia preesistente.

Tar Abruzzo – sent. – 8/2/2023, n. 65
Il Tar ritiene legittimo il provvedimento con cui il Comune, rilevata l’eccedenza demografica del bacino di utenza di una sede – interessata dall’incremento di popolazione conseguente all’esodo dei residenti dei centri storici dopo il sisma – ha disposto l’inserimento nell’area già servita da tale farmacia – in fase di revisione periodica della p.o. – di due nuove sedi farmaceutiche.
L’esigenza di individuare la zona di insediamento delle due nuove circoscrizioni in modo che risultino sostanzialmente eccentriche ed equidistanti dalla farmacia già esistente – in quanto finalizzata ad evitare la concentrazione del servizio [che non garantirebbe certo, di per sé, il primario obiettivo della capillare distribuzione del servizio stesso sul territorio] – deve infatti ritenersi coerente, secondo il Tar, con il D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), cioè con il Crescitalia.
Quest’ultimo ha infatti superato il criterio di un’individuazione puntuale dell’area di pertinenza delle sedi, e particolarmente delle sedi di nuova istituzione, prediligendo invece l’adozione del diverso criterio della loro localizzazione “per zone”.
Quest’ultima affermazione del Tar esprime un principio in realtà tutt’altro che consolidato, perché è ancora molto robusta proprio nella giurisprudenza del CdS – nonostante le continue divagazioni fondate su un modo sempre diverso di interpretare la riforma del Crescitalia – l’idea che la sede farmaceutica, non importa come la si voglia diversamente chiamare o definire, corrisponde ancora oggi a una porzione del territorio comunale esattamente delimitata con vie, piazze, ecc. e chissà se mai conosceremo un approdo appena appena definitivo del CdS su piante organiche e sedi farmaceutiche prima e dopo il Crescitalia.

  • Il trasferimento dei locali della farmacia in un altro Comune.

Tar Campania – Napoli – sent. – 10/2/2023, n. 945
Il Tar, dopo averli riuniti, accoglie i ricorsi promossi da due titolari di farmacia ritenendo illegittimo il provvedimento con cui il Comune aveva autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia controinteressata in un Comune diverso da quello di appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnata, in quanto fondati sull’unico presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede avessero l’accesso civico ricadente nel Comune finitimo.
Il Collegio richiama sul punto l’art. 13 del d.P.R. 1275/1971 (Regolamento per l’esecuzione della L. n. 475/1968), che al comma 1 dispone “Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell’ambito della sede, per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale…” e l’art. 1 della L. n. 362/1991, il quale prevede che “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”; entrambe le disposizioni sono chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell’ambito dello stesso territorio comunale in cui è stata concessa l’autorizzazione.
Come vedete, riallacciandoci alle riflessioni di poco fa, qui il CdS non fa sconti: se l’immobile comprendente il locale della farmacia può anche rientrare in una sede diversa da quella di pertinenza, così non è per l’accesso al pubblico che può infatti “aprire soltanto a una via o piazza inclusa nel territorio della sede”.

  • La motivazione del provvedimento di revisione della pianta organica.

Tar Campania – Salerno – sent. – 7/2/2023, n. 318
Il Tar accoglie il ricorso affermando che, ove il Comune provveda a ridefinire il perimetro della zona delle farmacie esistenti sul territorio, il provvedimento deve esplicitare le motivazioni per cui ritenga non più confacente agli interessi pubblici la precedente previsione, chiarendo le ragioni per cui il legittimo potere pianificatorio discrezionale sia stato esercitato.
Ciò vale a maggior ragione nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, le farmacie esistenti sul territorio comunale siano solo due e non occorra, dunque, valutare un elevato numero di varianti insistenti sul territorio comunale.

  • L’obbligo del Comune di provvedere in caso di presentazione di un’istanza di revisione della pianta organica.

Tar Lazio – sent. – 15/2/2023, n. 2668
Il Tar afferma l’esistenza di un obbligo del Comune di provvedere alla revisione biennale della pianta organica a fronte di un’espressa istanza in tal senso presentata dall’assegnatario che aspiri all’apertura della sede farmaceutica.
L’esistenza di tale obbligo è desumibile, secondo i giudici, dall’art. 2 l. n. 475/68 secondo cui “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”.
Per la verità, l’obbligo giuridico del Comune di procedere alla revisione biennale della p.o. si fonda anche su altre disposizioni e sul sistema stesso che governa il settore, e comunque sono ormai molto frequenti le decisioni del giudice amministrativo che minacciano le amministrazioni comunali [quando si mostrino troppo pigre e irrispettose del precetto normativo…] di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento a quell’obbligo.

  • La gestione associata della farmacia del triennio.

Tar Lazio – sent. – 18/1/2023, n. 887
V. Sediva News del 14 febbraio 2023.

  • Alcune notazioni in materia di pianta organica.

Tar Sardegna – sent. – 11/1/2023, n. 5
Il Tar ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche deve essere attribuita alla Giunta comunale, sottolineando altresì che, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, l’acquisizione tardiva del parere che deve essere rilasciato dall’Ordine dei farmacisti in sede di revisione della pianta organica non inficia la legittimità del provvedimento nell’ipotesi in cui tale parere non abbia mosso osservazioni critiche o proposto alternative tali da incidere sul contenuto del provvedimento stesso.
È un po’ stravagante – proprio per non giudicarla priva di fondamento giuridico – questa valutazione della mancata acquisizione di un parere obbligatorio [anche se non vincolante], come quello dell’Ordine dei farmacisti e dell’Asl in un procedimento di revisione della p.o.: non si vede infatti come un parere obbligatorio possa essere espresso tranquillamente anche in tempi successivi alla conclusione del procedimento [sul quale e all’interno del quale quel parere avrebbe dovuto vertere] sol perché rivelatosi ex post non in contrasto con il provvedimento finale.
Ci pare del resto che altro sia formulare un parere su uno schema di proposta, o simile, sul quale pertanto l’attività consultiva possa esplicarsi liberamente e tutt’altro è invece esprimersi sul “fatto compiuto”.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

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