[…per il Tar Lazio non può essere affidata a nessun soggetto terzo, diverso quindi dai co-assegnatari]

Io e un collega abbiamo partecipato al concorso straordinario bandito dalla regione ormai diversi anni fa e, a seguito dell’ultimo interpello, siamo risultati assegnatari di una sede in un comune rurale. Subito dopo l’assegnazione abbiamo voluto costituire una srl e ora intenderemmo affidare l’amministrazione a un parente dell’altro socio che però l’assemblea sociale potrebbe sempre revocare, come voi stessi ci avete suggerito. Si può fare o rischiamo conseguenze serie?

È un tema di cui ci siamo già occupati, su cui però può essere utile tornare soprattutto alla luce di quanto di recente affermato dal Tar Lazio con la sent. n. 887 del 18 gennaio u.s.

Il caso sottoposto al Tar riguardava, in particolare, la richiesta di annullamento di vari provvedimenti con cui il Comune e la Regione, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, avevano ritenuto di dover negare il rilascio del provvedimento autorizzativo avendo le tre co-assegnatarie richiedenti affidato – proprio come vorreste voi nel vs. caso – il ruolo di amministratore unico ad un soggetto terzo alla compagine societaria.

I giudici laziali hanno dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile: irricevibile per non aver tempestivamente impugnato gli atti regionali e comunali che avevano già espresso da tempo l’avviso contrario all’investitura di un terzo estraneo alla compagine assegnataria nel ruolo di amministratore [e di direttore responsabile], e inammissibile per aver prestato di fatto acquiescenza ai detti provvedimenti senza quindi impugnarli a tempo opportuno.

Ma il Tar va oltre ed entra nel merito delle censure dedotte affermando che nel sistema normativo – stando anche alle interpretazioni che ne ha fornito prima la Commissione Speciale del CdS nel parere del 3.1.2018 sulla l. 124/17 e poi l’Adunanza plenaria nella ben nota sentenza n. 1 del 17.01.2020 – la “gestione associata” cui si riferisce il comma 7 dell’art. 11 del Crescitalia [“…la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta”] va intesa “evidentemente”(?) come “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali” – di un’azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un’impresa pubblica o privata, “e non già l’esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio” – che appunto “condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata”.

A noi sembra che, a parte l’assoluta inconferenza dei due passaggi espressamente citati [Comm. Spec. e AP], non è per niente “evidente” che “gestione associata” equivalga – tantomeno in una vicenda come questa – ad “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali” e abbiamo a suo tempo illustrato le ragioni di questi nostri convincimenti.

Siamo comunque tuttora propensi a ritenere che la “gestione associata… su base paritaria” prescritta dal comma 7 dell’art. 11 del Crescitalia non implichi un obbligo ineludibile per tutti i covincitori di svolgere incarichi o prestazioni nella o per la società e/o la farmacia sociale, ben potendo lo statuto sociale prevedere diversamente fino addirittura ad affidare a un farmacista idoneo estraneo alla compagine sociale la direzione responsabile dell’esercizio [e qui parrebbe d’accordo anche il CdS proprio nel parere richiamato dalla sentenza in commento, in cui del resto i giudici di legittimità hanno espresso un parere negativo solo con riguardo alla partecipazione di “estranei” al capitale sociale per l’intero triennio].

Fortunatamente, il sessennio dall’indizione del primo interpello sta scorrendo e si stanno perciò esaurendo quasi tutti i concorsi straordinari [se la giurisprudenza non dirà diversamente come non si può escludere del tutto: v. Sediva News del 16.12.2022: “Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all’esito dell’ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i 6 anni”], anche se la parola fine sul concorso campano verrà detta chissà quando, visto che tarda ancora ad essere pubblicata l’attesissima sentenza di merito sulla preclusione decennale di chi ha ceduto la quota di una società di persone o di capitali.

Dunque, tutti questi problemi delle “gestioni associate” per un periodo non inferiore a un triennio dovrebbero presto sparire.

Ma per quanto vi riguarda, è doveroso temere che possiate incappare anche voi nelle preclusioni di Regione e Comune anche se – proprio nel caso vostro – il potere di revoca [ad libitum, se abbiamo capito bene] che l’assemblea dei soci mantiene nei confronti dell’amministratore unico che avete intenzione di nominare dovrebbe potervi facilitare nei rapporti, in particolare, con il Comune.

(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)

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