Vorrei cominciare a impostare il passaggio di testimone alle mie due figlie, una laureanda in farmacia e l’altra ancora studente. Pertanto sarei intenzionato a costituire una società con loro. Tuttavia, la mia primogenita mi ha detto che prima di entrare a far parte della società vorrebbe fare qualche esperienza in altre farmacie. Ho letto diversi vostri articoli sulle società e ho pensato che magari si potrebbe costituire una sas inserendo entrambe le mie figlie come socie accomandanti. Corriamo qualche rischio?

 

Da quel che si può intuire dal quesito, Lei avrà pensato – verosimilmente – di avvalersi della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 11 del 2020, per la quale l’incompatibilità di cui sub c) dell’art. 8, comma 1 della legge 362/91 [quella cioè con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] non è applicabile a chi partecipi a una società titolare di farmacia – in una srl o, aggiungiamo, in una sas nella veste di accomandante – senza assumere nella società e/o nella farmacia sociale incarichi apicali, e dunque si tratti di un socio di “mero capitale”.

Ben diversamente, nell’idea che ci pare Le abbia prospettato la Sua figlia maggiore, quest’ultima assumerebbe – nella farmacia o nelle farmacie in cui intendesse “fare qualche esperienza” – la veste, quantomeno, di “collaboratorein un’altra farmacia”, incappando dunque in una delle condizioni di incompatibilità espressamente previste sub b) del citato comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.

E, almeno al momento, non ci pare vi sia spazio – per nessuna delle figure di incompatibilità ivi indicate – per estendere ad esse le conclusioni che la Consulta ha tratto con riguardo alle ipotesi delineate sub c), quel che del resto molto recentemente [sentenza n. 6137 del 22/06/2023] ha anche ribadito il Consiglio di Stato.

Pertanto, Le suggeriremmo – ma è semplicemente un’ipotesi di lavoro cui dunque se ne potrebbero accostare altre di pari efficacia – di conferire bensì in una sas la farmacia da Lei oggi posseduta individualmente, ma constituendola solo con l’altra Sua figlia [ovviamente nella veste di socio accomandante e magari con una partecipazione percentualmente molto bassa] e riservandosi di includervi anche la Sua primogenita [quando, è chiaro, concluderà la sua esperienza lavorativa] cedendole – se a titolo oneroso o di liberalità Lei lo valuterà al momento opportuno – una frazione più o meno rilevante della quota sociale che Le deriverà dal conferimento della farmacia nella sas.

(matteo lucidi – aldo montini)

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