[…non è sufficiente a giustificare l’assenza dal posto di lavoro]
La Cassazione, con la sentenza n 29756/2022, ha confermato la legittimità del licenziamento di una lavoratrice che, in attesa della visita medica [di seguito a un periodo di malattia durato 60 giorni] per l’idoneità al rientro in azienda, si era assentata per 15 gg dal posto di lavoro senza giustificazione.
Secondo la difesa della lavoratrice, non essendo stata fissata la visita di idoneità – che ricordiamo essere integralmente a cura e a spese del datore di lavoro – la ricorrente non avrebbe dovuto/potuto presentarsi in azienda e inoltre non sarebbe stata necessaria alcuna giustificazione perché in assenza di convocazione ufficiale alla vista medica.
Tuttavia, i Giudici di legittimità, sulla scorta peraltro di qualche precedente conforme [e in particolare v. Cass. 27/03/2020, n. 7566], sono stati di parere contrario respingendo dunque il ricorso della lavoratrice.
Infatti, scendendo nel particolare, secondo la Suprema Corte “in tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ex art. 1460 c.c. dall’esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro”.
Quindi, per concludere, la mancata convocazione alla visita medica per l’idoneità al rientro in azienda non è sufficiente a giustificare l’assenza dal posto di lavoro e a evitare il licenziamento per giusta causa.
In questi casi, insomma, il lavoratore deve rientrare in azienda comunque.
(giorgio bacigalupo – cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!