È un tema più “frequentato” di quel che si possa pensare, perché l’irregolarità nella convocazione delle assemblee condominiali era, soprattutto in passato, quasi una “regola” che comportava il più facile dei provvedimenti giudiziali di annullamento in caso di ricorso di un condomino contro le delibere dell’organo assembleare.
Oggi il fenomeno si è molto contratto perché la telematica rende ovviamente più agevole, anche per qualche amministratore di condominio troppo disinvolto, rispettare le formalità di convocazione.
Sono comunque errori che possono costare caro perché in grado di sterilizzare una deliberazione magari molto importante per la vita del condominio e pertanto sono errori assolutamente da evitare.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza 732/2021, si è pronunciato in merito alla responsabilità [che, come vedremo subito, è stata negata dal giudice] dell’amministratore di condominio in seguito all’annullamento di una delibera per una convocazione irregolare.
Ricordando che, ai sensi dell’art 1136 cod. civ., “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, non può essere in principio l’amministratore [che da parte sua provvede generalmente alla semplice convocazione…] – come rileva il Tribunale – a dover rispondere dei danni causati successivamente all’annullamento della delibera per l’irregolare convocazione, bensì l’assemblea che avrebbe dovuto verificare la regolarità delle convocazioni stesse.
Beninteso, il regolamento condominiale potrebbe pur sempre prevedere altrimenti e quindi, poniamo, individuare un soggetto diverso dall’assemblea [ad esempio, proprio l’amministratore…] come tenuto alla verifica della regolarità della convocazione.
Ma, come vediamo, della sentenza modenese è bene fare tesoro.
(matteo lucidi)
(gianmarco ungari)
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