Credo che abbiate già pubblicato qualche articolo sulla questione, ma preferisco porvi direttamente il quesito per avere qualche certezza in più: è possibile per una farmacia effettuare servizi come ECG o test insufficienza venosa, in locali al di fuori di essa, messi a disposizione da una struttura convenzionata? Nel mio caso si tratterebbe di un’associazione sportiva.

Ribadendo quanto già rilevato anche di recente, il d.lgs. 153/2009 [che notoriamente configura i nuovi servizi erogati/erogabili dalle farmacie], e i relativi provvedimenti ministeriali di attuazione del 16/12/2010, prescrivono che i servizi di primo e secondo livello – come l’ECG o il test di insufficienza venosa da Lei indicati – devono essere effettuati proprio presso le farmacie.
Le norme, per la verità, non sembrerebbero lasciare grande spazio a soluzioni/interpretazioni diverse, proprio perché l’art. 1, lett. e), del d.lgs. prevede “l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito di servizi di secondo livello di cui alla lett. d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo…”, mentre i decreti attuativi sottraggono al precetto solo le prestazioni infermieristiche e di fisioterapia che possono, esse sì, essere effettuate anche a domicilio del paziente.
È vero che si tratta di norme legislative e regolamentari destinate [dichiaratamente…] a disciplinare servizi resi dalle farmacie nell’ambito dei loro rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, ma per una volta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra essersi …distratta a favore delle farmacie dando quasi per scontata/implicita l’estensibilità della normativa sui c.d. “nuovi servizi” anche ai rapporti tra le farmacie e i “privati”.
Quanto alla erogabilità dei servizi in argomento in locali diversi e/o non comunicanti e/o non contigui con il locale farmacia, il CdS si è invece discostato – in termini non condivisibili – dai testi normativi, mostrando una visione diversa da quella ricavabile facilmente da questi ultimi, come si è potuto trarre dalla sentenza n. 2913 del 19/4/2022 che abbiamo esaminato criticamente nella Sediva News del 29/04/2022 [“Il CdS assolve disinvoltamente il “fai da te” di un Comune: legittima l’autorizzazione all’ampliamento di una farmacia comunale con locali pur disgiunti da quello base”].
Il tema, come vediamo, sembra quindi non ancora definito.

(matteo lucidi – gustavo bacigalupo)

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