[…per le condizioni di salute del padre disabile per le quali il lavoratore usufruisce dei benefici della l. 104]
Un nostro dipendente gode della famosa l. 104 per assistere il padre infermo.
La nostra snc è titolare di due farmacie ubicate in due diverse città della stessa regione, e noi vorremmo che questo dipendente si trasferisse nell’altra farmacia, ma lui sembra voglia opporsi proprio per la salute del padre.
Vorrei conoscere il vs parere sui rischi che potrei correre imponendo lo spostamento da una farmacia all’altra di questo dipendente, considerando però che – per quel che mi è stato riferito da parecchie fonti – il padre non è in condizioni particolarmente serie pur beneficiando il figlio tuttora della l. 104.
Ne abbiamo già parlato in un paio di altre occasioni e comunque si tratta di una vicenda di cui si è occupata anche recentemente la Cassazione.
Per la Suprema Corte, in sintesi, è in principio precluso il licenziamento per rifiuto del lavoratore a trasferirsi da una sede a un’altra, facenti ambedue capo allo stesso datore di lavoro, quando egli usufruisca dei permessi mensili per l’assistenza del familiare disabile, cioè della famosa l. 104.
Inoltre, non può rilevare – aggiunge la Cassazione – che la persona assistita si trovi in condizioni di handicap non gravi*.
N.B. Ai sensi dell’art. 3 comma 3, Legge 104/1992 l’handicap viene considerato grave quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Senonché, c’è una deroga a questo divieto di licenziamento in casi del genere, che può configurarsi nell’ipotesi in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare – con onere probatorio ovviamente a suo carico – che a fronte della gravità dell’handicap della persona assistita sussistano esigenze aziendali “effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.
Quindi, come vediamo, si tratterebbe in pratica di “bilanciare” – ovviamente, caso per caso – la gravità e le necessità assistenziali della persona portatrice di handicap con la gravità delle esigenze aziendali che possono essere tali, in casi estremi, da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell’impresa.
Spetta comunque riempire uno dei due piatti della “bilancia” – quello delle esigenze aziendali – al datore di lavoro e quello della necessità di assistenza del disabile al lavoratore.
Nel caso deciso dalla S.C., il ricorso della lavoratrice è stato rigettato proprio per non aver adeguatamente documentato sul piano probatorio la necessità di assistenza del familiare invalido.
In conclusione, ferma qualche doverosa perplessità su un orientamento giurisprudenziale così articolato e francamente un po’ troppo … ballerino, nel Suo caso specifico il vs dipendente – per potersi opporre con successo allo spostamento da una farmacia all’altra – dovrebbe provare le necessità del padre alle quali si è accennato, mentre la farmacia dovrebbe contrapporre serie esigenze di… sopravvivenza aziendale, dipendenti, attenzione, anche o soprattutto dall’effettivo trasferimento del lavoratore nell’altra farmacia.
(giorgio bacigalupo – cesare pizza)
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