Ho eseguito il pagamento di una fattura per lavori da Superbonus 110% mediante un bonifico ordinario in luogo di quello “parlante”. Cosa posso fare per rimediare all’errore?

Come anche Lei mostra di sapere, una delle condizioni indispensabili per godere delle detrazioni fiscali in materia edilizia [manutenzione straordinaria, ecobonus, bonus mobili, bonus facciate, Superbonus 110%, ecc.…] da parte delle persone fisiche è l’utilizzo per i pagamenti delle opere del cd. bonifico “parlante”, cioè del bonifico bancario o postale dal quale risultino:

  • la causale del versamento [come: “esecuzione di lavori per riqualificazione energetica”, “esecuzione interventi di recupero del patrimonio edilizio”, ecc…];
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tale scopo ogni istituto di credito ha reso disponibile nelle home banking dei propri utenti un’apposita sezione dove è possibile compilare questo particolare bonifico, permettendo così alle stesse banche/Poste italiane Spa di operare la ritenuta obbligatoria – attualmente fissata all’8% – a titolo di acconto [Cfr.  art. 25, DL n. 78/2010].
Detto questo, come abbiamo già avuto modo di chiarire in varie occasioni [v., tra le altre, Sediva News del 20/04/2021], in tutti  i casi  in cui il pagamento dei lavori edilizi o di risparmio energetico – compreso quindi il Superbonus 110% – sia avvenuto tramite un bonifico ordinario [che non consenta quindi di operare correttamente la citata ritenuta d’acconto], è possibile rimediare all’errore/omissione con la c.d. “ripetizione del pagamento”, ossia richiedendo al fornitore la restituzione dell’importo pagato con il bonifico [errato] e contestualmente ripetere il pagamento con un corretto bonifico [“parlante”].
Qualora tuttavia non sia possibile rimediare con tale operazione, i benefici fiscali possono essere ancora riconosciuti a condizione però – giova rammentarlo – che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori, con cui quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa [Cfr. Circ. 43/E/2016].
Ora, questa seconda alternativa è sempre stata consentita [come tuttora è consentita] per tutti i bonus fiscali in cui è obbligatorio il bonifico “parlante”, tranne che, attenzione, per il Superbonus 110%.
Infatti, con un recente documento di prassi [Cfr. Circ. 28/E/2022], l’Amministrazione finanziaria – diversamente che per tutti gli altri bonus – non ha contemplato, come rimedio al pagamento effettuato con bonifico “non parlante”, misure diverse da quella della mera ripetizione tout court del pagamento [ovviamente con bonifico “parlante”], escludendo quindi di fatto la praticabilità della via alternativa che abbiamo visto essere invece consentita per tutti gli altri bonus.
Perché questa diversità? È stata una svista o, più verosimilmente, una scelta precisa per tentare di ridurre il grande numero di comportamenti fraudolenti che hanno caratterizzato la vita fin troppo “allegra” del Superbonus 110%?
Francamente, sembra ragionevole dover propendere – più che per una “svista” – per il secondo corno di questo dilemma e dunque, se così è, non è realistico pensare che venga posto rimedio a questa (solo apparente) “dimenticanza” del Fisco.
Fatto sta, per quanto La riguarda, che – per non vedersi disconoscere in via definitiva e una volta per tutte il Superbonus 110% – Lei dovrà richiedere alla ditta esecutrice dei lavori la restituzione dell’importo già pagato con il primo bonifico [errato] e contestualmente effettuare un nuovo bonifico [“parlante”] con le caratteristiche richieste dalla norma sopra riportate.

(mauro giovannini)

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