[…l’esenzione dall’Imu spetta su entrambe]

Nella Sediva News del 28 marzo e, ancor  più, in quella del 14 aprile 2022, come forse ricorderete, abbiamo affrontato la delicatissima questione dell’esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza: in quelle due circostanze avevamo dato conto della questione di costituzionalità che la Consulta aveva sollevato “dinanzi a sé” in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], dubitando la Corte, in particolare, della costituzionalità – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. – “del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare”.

In sostanza, mentre due persone non unite in matrimonio né in unione civile, abitando/dimorando in due unità abitative diverse, godono dell’esenzione dall’Imu di entrambe le unità, così non sarebbe stato/non sarebbe – stando al “combinato disposto” del citato art. 13 e del comma 741, lett. b) della l. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 5-decies del dl. n. 146/2021 e tenuto conto anche del successivo intervento interpretativo della Cassazione – nel caso in cui le stesse due persone fossero/siano coniugate oppure costituite in unione civile.

Ne sarebbe derivata/ne deriverebbe, pertanto, la penalizzazione nei fatti della formazione di un nucleo familiare: di qui il dubbio, che aveva convinto la Corte ad “autorimettersi” [con ordinanza del 12 aprile 2022] l’eccezione di legittimità costituzionale delle due predette disposizioni, che ora – con la sent. n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre successivo – la Consulta ritiene fondata perché, come si legge testualmente, “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

Essendo quindi ora venuti meno nel nostro ordinamento, proprio per effetto della sentenza di annullamento della Corte:

– sia l’art. 13, comma 2, quinto periodo, del dl. 201/2011, che prevedeva l’esenzione prima casa dall’IMU per uno solo degli immobili siti nel medesimo comune,

– e sia il comma 741, lett. b) della l. n. 160 del 2019, che prevedeva invece che i coniugi con residenze e dimore abituali diverse dovessero optare per una sola agevolazione, prescindendo quindi dall’ubicazione in uno stesso comune o in due comuni diversi;

due persone, se coniugate o unite civilmente, e costituenti pertanto un “nucleo familiare”, godono entrambe – pur risiedendo/dimorando in due diverse unità abitative  ovunque ubicatedell’esenzione Imu prima casa.

Questa che abbiamo appena riportato è pertanto l’estrema conclusione della pronuncia della Consulta, ma la sua grande importanza ci impone qualche ulteriore notazione, quantomeno con riguardo alle norme costituzionali che la Corte ha ritenuto violate dalle due disposizioni legislative incriminate, la cui declaratoria di incostituzionalità si basa sul contrasto rispetto:

all’art. 3 della Costituzione:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

N.B. Infatti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, dovevano sussistere il requisito della residenza e dimora abituale in un determinato immobile non solo del richiedente ma di tutto il nucleo familiare, discriminando quindi la famiglia e le unioni civili

all’art. 31 della Costituzione:

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

N.B. – Qui il contrasto va ravvisato, secondo la Corte, nella circostanza che le norme censurate ricollegano l’abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come si è visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all’esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi» e conseguente «disgregazione del nucleo familiare».

e infine all’art. 53 della Costituzione:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

N.B. – Avendo cioè le norme censurate, come presupposto, il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, l’IMU riveste la natura di imposta reale e non ricade nell’ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.

Appare quindi coerente che nella loro articolazione normativa rilevino elementi come la natura, la destinazione o lo stato dell’immobile, ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, lo status personale del contribuente.

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Quali le conseguenze per chi abbia già versato la doppia IMU?

A noi pare che i due coniugi possano richiedere il rimborso nei limiti prescrizionali di cinque anni, e anche i giudizi pendenti dovrebbero conformarsi al decisum della Corte Costituzionale.

Certo, non capita tutti i giorni di incontrare una sentenza – specie se della Consulta, o della SS.UU. della Cassazione, o dell’A.P. del Consiglio di Stato – che incida in termini non lievi sulle casse erariali, come è il caso di questa decisione della Corte: anche per questo, perciò, quella del rimborso per gli anni pregressi non sembra una questione pienamente risolta, almeno a distanza di pochissimi giorni dalla sentenza costituzionale.

(gustavo bacigalupoaldo montini )

 

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