Con due successive decisioni [n. 14210 del 5 maggio e n. 15087 del 12 maggio u.s.] la Corte di Cassazione torna – confermando il suo orientamento – sul concetto di utilizzo delle riserve per “coprire” le perdite delle società, e naturalmente stiamo parlando di società di capitali, quindi di srl e spa.
Dopo aver precisato, sulla definizione di “perdite” [impattanti, come è noto, sul capitale sociale], che devono intendersi come tali quelle che residuano al netto delle riserve disponibili, la Suprema Corte ribadisce – quanto all’ordine da rispettare nell’impiego di riserve ai fini della loro copertura – che devono essere utilizzate “prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale”, tenuto conto “che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili”.

(matteo lucidi)

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