Caso n. 18: Promozioni su SOP e OTC

Mi chiedevo se potessi fare promozioni su alcuni farmaci SOP e OTC


Disclaimer ai sensi dell’AI ACT [Reg. UE 2024/1689]: le note che seguono – aventi finalità meramente informative – sono integralmente generate dal sistema AI NEMO e come tali possono essere inficiate da “allucinazioni”, dunque non vanno in ogni caso recepite come consigli e/o verità inconfutabili


Data simulazione: 2026-04-24

Richiesta: Possibilità di prevedere promozioni sui SOP e sugli OTC.

Questa è una domanda dove se non si conosce la normativa si rischia di prendere una sanzione.

La risposta è articolata e la distinzione è fondamentale:

Categoria

 

Pubblicità al pubblico

 

Promozione di prezzo

 

Cosa puoi fare in pratica

 

OTC (automedicazione)

 

Consentita (D.Lgs. 219/2006, art. 113) con

vincoli: no promesse

 

Consentita Puoi promuoverli sui social,

In vetrina, nei volantini. Puoi dire “Ibuprofene 200mg

disponibile a X

 

bollino rosso

 

terapeutiche eccessive, no confronti, obbligo avvertenza “È un medicinale…”, invito  a leggere il foglietto illustrativo

 

EUR”. Devi sempre includere l’avvertenza di legge

 

SOP

(senza obbligo di prescrizione, con intervento farmacista)

Non consentita al pubblico Consentita

(comunicazione di prezzo)

Puoi comunicare il prezzo

(“Paracetamolo 1000 a X EUR”) ma NON fare pubblicità del farmaco (“Prendi Paracetamolo per il mal di testa”). La differenza è sottile ma cruciale: comunicazione di prezzo ≠ pubblicità del medicinale

Farmaci con ricetta Vietata (art. 115) Non applicabile Mai, in nessun formato, su nessun canale. I contenuti educativi possono menzionare principi attivi a scopo informativo ma senza invitare all’acquisto

Il punto strategico: la promozione sul prezzo — anche dove consentita — ti mette in competizione diretta con le catene e con Amazon, terreno dove perdi. Meglio promuovere il servizio che accompagna il prodotto. “Non venire da noi perché costiamo meno — vieni perché ti spieghiamo quando prenderlo, con cosa non mischiarlo, e quando è il caso di andare dal medico.”

Attenzione WhatsApp: ha un tasso di lettura superiore al 90%, ma è vietato inviare offerte commerciali su farmaci, dispositivi medici e integratori. Puoi usarlo per comunicazioni di servizio (“Il suo farmaco è arrivato”) ma non per promozioni. Quasi nessuna agenzia te lo dice.

Vincoli deontologici

Vincolo Fonte Impatto su queste risposte
Pubblicità OTC vs SOP D.Lgs. 219/2006, artt. 113-128 Q5: distinzione fondamentale tra categorie. Errore = sanzione
Divieto pubblicità farmaci con ricetta D.Lgs. 219/2006, art. 115 Q5: linea rossa invalicabile

 

Cross-selling come

atto professionale

Codice Deontologico

FOFI, artt. 1-3, 6-8

Q3: il consiglio complementare deve avere

fondamento clinico, non commerciale. “Perché fa bene al paziente” non “perché alza lo scontrino”

Riservatezza dati paziente GDPR + normativa sanitaria Q2: i follow-up e le comunicazioni personalizzate richiedono consenso. Non puoi mandare un SMS vaccinale a chi non te l’ha autorizzato
WhatsApp e comunicazioni commerciali Normativa e-privacy + D.Lgs. 219/2006 Q5: vietato inviare offerte su farmaci via WhatsApp. Consentite solo comunicazioni di servizio
Comunicazione veritiera Codice Deontologico FOFI, artt. 16-17 Q4: differenziarti dalla catena sì, denigrarla no. Mai comunicazione comparativa in modo denigratorio

(Nemo)

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