Caso n. 18: Promozioni su SOP e OTC
Mi chiedevo se potessi fare promozioni su alcuni farmaci SOP e OTC
Disclaimer ai sensi dell’AI ACT [Reg. UE 2024/1689]: le note che seguono – aventi finalità meramente informative – sono integralmente generate dal sistema AI NEMO e come tali possono essere inficiate da “allucinazioni”, dunque non vanno in ogni caso recepite come consigli e/o verità inconfutabili
Data simulazione: 2026-04-24
Richiesta: Possibilità di prevedere promozioni sui SOP e sugli OTC.
Questa è una domanda dove se non si conosce la normativa si rischia di prendere una sanzione.
La risposta è articolata e la distinzione è fondamentale:
| Categoria
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Pubblicità al pubblico
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Promozione di prezzo
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Cosa puoi fare in pratica
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| OTC (automedicazione)
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Consentita (D.Lgs. 219/2006, art. 113) con
vincoli: no promesse
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Consentita | Puoi promuoverli sui social,
In vetrina, nei volantini. Puoi dire “Ibuprofene 200mg disponibile a X
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| bollino rosso
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terapeutiche eccessive, no confronti, obbligo avvertenza “È un medicinale…”, invito a leggere il foglietto illustrativo
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EUR”. Devi sempre includere l’avvertenza di legge
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| SOP
(senza obbligo di prescrizione, con intervento farmacista) |
Non consentita al pubblico | Consentita
(comunicazione di prezzo) |
Puoi comunicare il prezzo
(“Paracetamolo 1000 a X EUR”) ma NON fare pubblicità del farmaco (“Prendi Paracetamolo per il mal di testa”). La differenza è sottile ma cruciale: comunicazione di prezzo ≠ pubblicità del medicinale |
| Farmaci con ricetta | Vietata (art. 115) | Non applicabile | Mai, in nessun formato, su nessun canale. I contenuti educativi possono menzionare principi attivi a scopo informativo ma senza invitare all’acquisto |
Il punto strategico: la promozione sul prezzo — anche dove consentita — ti mette in competizione diretta con le catene e con Amazon, terreno dove perdi. Meglio promuovere il servizio che accompagna il prodotto. “Non venire da noi perché costiamo meno — vieni perché ti spieghiamo quando prenderlo, con cosa non mischiarlo, e quando è il caso di andare dal medico.”
Attenzione WhatsApp: ha un tasso di lettura superiore al 90%, ma è vietato inviare offerte commerciali su farmaci, dispositivi medici e integratori. Puoi usarlo per comunicazioni di servizio (“Il suo farmaco è arrivato”) ma non per promozioni. Quasi nessuna agenzia te lo dice.
Vincoli deontologici
| Vincolo | Fonte | Impatto su queste risposte |
| Pubblicità OTC vs SOP | D.Lgs. 219/2006, artt. 113-128 | Q5: distinzione fondamentale tra categorie. Errore = sanzione |
| Divieto pubblicità farmaci con ricetta | D.Lgs. 219/2006, art. 115 | Q5: linea rossa invalicabile |
| Cross-selling come
atto professionale |
Codice Deontologico
FOFI, artt. 1-3, 6-8 |
Q3: il consiglio complementare deve avere
fondamento clinico, non commerciale. “Perché fa bene al paziente” non “perché alza lo scontrino” |
| Riservatezza dati paziente | GDPR + normativa sanitaria | Q2: i follow-up e le comunicazioni personalizzate richiedono consenso. Non puoi mandare un SMS vaccinale a chi non te l’ha autorizzato |
| WhatsApp e comunicazioni commerciali | Normativa e-privacy + D.Lgs. 219/2006 | Q5: vietato inviare offerte su farmaci via WhatsApp. Consentite solo comunicazioni di servizio |
| Comunicazione veritiera | Codice Deontologico FOFI, artt. 16-17 | Q4: differenziarti dalla catena sì, denigrarla no. Mai comunicazione comparativa in modo denigratorio |
(Nemo)
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