Come abbiamo accennato nel rapido commento della “bozza” del dl. Aiuti Quater, la misura del famoso Superbonus scende per il 2023 dal 110% al 90%, per poi scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Alla luce del testo definitivo del provvedimento – pubblicato nella GU del 18 novembre – possiamo ora aggiungere ulteriori importanti notazioni.
Intanto, vale la pena ricordarlo, il Superbonus si traduce in una detrazione fiscale in principio riconosciuta nella misura del 110% solo fino al 31 dicembre 2022 e soltanto ai condomìni e ai proprietari di villette unifamiliari.
Dal 1° gennaio 2023, invece, la misura del bonus scende appunto al 90% della spesa, e però spetta – oltre che ai condomìni – anche [ecco una delle novità peraltro già contenuta nella “bozza” del dl.] ai proprietari di singole abitazioni, comprese altresì le villette unifamiliari, a condizione però che siano prime case e che i beneficiari non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro annui.
Ora, ed è questa una novità perfezionata soltanto nel testo definitivo del dl., alla misura del 110% viene riconosciuta una sorta di ultrattività, perché ne possono godere anche i condomìni e/o i proprietari di singole abitazioni che inizino i lavori [quelli evidentemente oggetto del bonus] nel 2023, alle condizioni tuttavia qui di seguito precisate.
- Quanto ai condomìni
È richiesto che non oltre il 25 novembre – quindi, attenzione, entro 3 gg da oggi – abbiano inviato la Comunicazione di inizio Lavori per il Superbonus [CILAS] e deliberato/approvato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione “in data antecedente al 25 novembre”, perciò [sembra chiaro] non oltre il 24 novembre 2022.
Senonché, quest’ultima scadenza pare destinata a creare nei fatti parecchi problemi perché la legge [art. 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile] stabilisce che sono annullabili le delibere condominiali assunte da un’assemblea convocata con un preavviso inferiore a 5 giorni: il che, in pratica, vuol dire che in casi come questi [e del resto sono ragionevolmente ben pochi i condomìni che possano essersi messi “in sicurezza” sotto questo aspetto deliberando i lavori con così largo anticipo…] qualunque condòmino sarà legittimato a opporsi.
Sembra dunque possibile che in sede di conversione del dl. questo aspetto possa essere emendato.
- Quanto alle singole abitazioni
Anche qui c’è un regime di parziale ultrattività del 110%, perché potranno beneficiarne anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione però che almeno il 30% dei lavori relativi agli interventi sia stato completato alla data del 30 settembre 2022: questa volta perciò non si scappa, perché o questa condizione è stata già rispettata oppure non ci sono rimedi.
Inoltre, differentemente dai condomìni, qui la detrazione al 90% spetta sì per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma è richiesto altresì che si tratti di interventi riguardanti l’abitazione principale e che il reddito del richiedente – tenuto conto del conteggio del quoziente familiare* – non sia superiore a 15.000 Euro.
*N.B. Sistema mediante il quale l’imposta si determina in relazione a un coefficiente (appunto il q.) calcolato prendendo in considerazione sia il reddito complessivo della famiglia che il numero dei componenti
Infine, come abbiamo rilevato altre volte, potranno beneficiare del Superbonus soltanto i titolari di diritti reali sull’immobile [proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc….].
(aldo montini – cesare pizza)
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