Lo avrete già colto un po’ dappertutto: la Corte costituzionale – come anticipato nella Sediva News del 16.06.2022 [Test antigenici del farmacista in parafarmacia: non è abusivismo professionale, ma…] – ha giudicato, con la sentenza n. 171 dell’8.7.2022, la questione di costituzionalità dei commi 418 e 419 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 [l. 178/2020], deferitale dal Tar Marche con ordinanza n. 7 dell’11.01.2022.

Il Tar, come illustrato nella Sediva News del 14.01.2022 [Tamponi (anche) in parafarmacia? la questione passa alla corte costituzionale], era stato chiamato a decidere il ricorso di alcuni titolari di parafarmacia, e delle varie associazioni sindacali della categoria, contro la delibera della Giunta regionale marchigiana che – a seguito di formale atto di diffida della Federfarma Marche, con il sostegno anche del parere dell’avvocatura regionale – aveva annullato d’ufficio, cioè in autotutela, il precedente suo provvedimento n. 465 del 19.4.2021 recante un accordo tra la Regione e le parafarmacie diretto a estendere a queste ultime la facoltà di eseguire test sierologici e antigenici.

Nella ricordata Sediva News era stato da noi sollevato il dubbio che la Consulta potesse risolvere la vicenda anche con una sentenza c.d. interpretativa favorevole alle parafarmacie, quel che invece i giudici costituzionali hanno escluso ritenendo infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata dal Tar.

Secondo la Corte, infatti, la scelta del legislatore di consentire alle sole farmacie – e quindi non anche alle parafarmacie – l’effettuazione di test, tamponi, ecc. non è censurabile [neppure] per irragionevolezza, rientrando anzi pienamente nella discrezionalità legislativa specie tenuto conto della netta e inequivoca diversità tra il regime giuridico in cui il nostro ordinamento ha inquadrato e continua tuttora a inquadrare la farmacia rispetto a quello in cui è chiamata sin dal “Bersani 2006” a operare la parafarmacia.

Forse ricorderete, in particolare, come le Sez. Unite della Cassazione [sent. n. 26496 del 20.11.2020] abbiano individuato nella farmacia una duplice natura, come duplice è l’attività che essa esercita: quando infatti la farmacia spedisce ricette “rosse”, a favore perciò di assistiti dal SSN, non è un’impresa ma svolge un’attività organica al SSN di cui finisce giuridicamente per essere (mero) strumento/braccio operativo, mentre torna ad essere impresa quando spedisce ricette “bianche”, dunque anche laddove vi siano prescritti farmaci di fascia A pagati direttamente dal cliente.

Condivisibile o meno che sia tale sorprendente assunto della Suprema Corte, si tratta già di per sé di un serissimo indizio, certo non equivoco, della irriconducibilità in principio della parafarmacia al sistema di diritto positivo delineato per la farmacia: e, chissà, questo arresto del massimo organo della giurisdizione ordinaria sarebbe stato magari sufficiente – anche per la Corte Costituzionale – per escludere qualsiasi profilo di ascrivibilità alla parafarmacia di attribuzioni che la legge espressamente conferisce alla farmacia.

Inoltre, la scelta normativa di coinvolgere soltanto le farmacie nella “questione tamponi” non è dipesa – come anche qui abbiamo sottolineato in un paio di circostanze – dalla “figura professionale del farmacista – né [dal]la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente [N.B. – Una precisazione molto importante che potrebbe essere invocata anche per altri aspetti…] alla vendita di determinati farmaci”, ma trova la sua ratio nel totale affidamento “a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull’intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale”.

E poi, conclude infine la Corte con una decisione complessivamente di grande rilievo [che, a ben guardare, potrebbe aver risolto in via definitiva e una volta per tutte – pur nella sua apparente semplicità – anche questioni ormai quasi annose di “confini” tra farmacia e parafarmacia che ci pare abbiano bollito in pentola fin troppo…], la riserva di tamponi e simili alle farmacie, perché di riserva si tratta, è anche funzionale, e non è poco, al monitoraggio del Covid-19, fornendo così al tempo stesso un’ulteriore garanzia a tutela della salute pubblica.

Queste note di sintesi ci sembra possano essere sufficienti a spiegare una vicenda che qualche dubbio poteva averlo sollevato.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

 

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