Per il periodo 8/3/2020-31/12/2020 – come molti di voi ricorderanno – ha operato la sospensione della riscossione delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi già notificati alla data dell’08/3/2020.
Per lo stesso periodo, inoltre, è rimasta sospesa anche la notifica degli atti “in gestazione” da parte dell’Agente della riscossione.
Tra breve, quindi, i contribuenti dovranno far fronte non solo ai pagamenti rimasti sospesi – da effettuare, lo diciamo subito, in un’unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio – ma anche alla notifica di nuovi atti rimasti “silenti”, che riprenderà a tamburo battente già nei prossimi giorni.
Possono perciò essere utili queste brevi note, se non altro per fare il punto della situazione e fornire – come dire? – un piccolo “kit di sopravvivenza” per quella che si teme essere una ripresa massiva dell’attività dell’Agente della riscossione.
Concentriamoci sull’aspetto più critico, e cioè sulla fine della sospensione dei pagamenti degli atti già notificati all’8/3/2020 che può dare luogo, sostanzialmente, almeno a 4 diversi “scenari”, e cioè che a quella data stessa dell’8/3/2020
a) i termini di pagamento non erano ancora scaduti (e ciò, intuibilmente, perché la notifica è stata effettuata entro i 60 giorni antecedenti all’8/3/2020, pertanto a partire dall’8/1/2020); o
b) quegli stessi termini erano già scaduti; o
c) era già stata presentata istanza di rateazione; o infine
d) c’era già un piano di dilazione in corso.
Ora, nel caso sub a), come accennato, le somme dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il 31/01/2021: non c’è scelta, se si vuole versare il dovuto senza ulteriori indugi e/o preoccupazioni.
Nel caso sub b) è bene essere consapevoli che l’Agente della riscossione potrebbe intraprendere le azioni esecutive “fin da subito”: il termine del 31/1/2021 riguarda, infatti, il pagamento delle cartelle e non la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, che – lo ribadiamo ancora una volta – è invece cessata lo scorso 31 dicembre.
Tuttavia, con il c.d. “decreto Ristori”, è stata data la possibilità – per coloro che sono decaduti da precedenti piani di rateazione – di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31/12/2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della richiesta, come invece stabilisce la regola generale.
Ebbene, tale possibilità dovrebbe essere riconosciuta anche a chi non ha pagato la cartella nei termini ma non ha presentato alcuna istanza di dilazione – come nel caso ipotizzato sub b) – perché di fatto si trova nella stessa condizione di chi è decaduto da un precedente piano di rateazione.
In tali casi, è quindi consigliabile presentare l’istanza di rateazione il prima possibile, così da evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agente della riscossione.
Nel caso sub c) – e cioè se all’8/3/2020 era già stata presentata istanza di rateazione durante il periodo di sospensione – l’istanza è stata (o sarà) lavorata dall’Agente della riscossione; ricordiamo che, una volta richiesta e accettata la rateazione, l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca e non può avviare nuove azioni esecutive e inoltre, una volta pagata la prima rata, non può neppure proseguire le procedure di recupero coattivo già eventualmente avviate; infine – il che vale anche per coloro che si trovano nel caso sub b) – per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30/11/2020 e fino al 31/12/2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo laddove il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dalla regola generale.
Da ultimo, nel caso sub d), qualora alla data dell’8/3/2020 c’era già un piano di dilazione con rate scadenti nel periodo di sospensione, anche il pagamento di quelle rate ha beneficiato della sospensione fino al 31/12/2020, ma – anche qui – le rate sospese devono essere comunque versate in un’unica soluzione entro il 31/1/2021.
Ma il Curaitalia ha stabilito, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8/3/2020, che si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate [e non di 5, sempre secondo la regola generale] anche non consecutive.
Questo significa che entro il 31/1/2021 potranno anche non essere versate tutte le rate sospese nel periodo 8/3/2020-31/12/2020 conservando egualmente il beneficio della rateazione, purché però quelle non saldate siano di numero inferiore a dieci.
Le rate con scadenza successiva al 31/12/2020 devono essere versate, invece, nel rispetto delle scadenze ordinarie.
“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”
Per chiudere, coloro che hanno aderito a queste due definizioni [cioè sia alla “rottamazione-ter” che al “saldo e stralcio”], se salderanno tutte le rate in scadenza nel 2020 entro il 1/3/2021 conserveranno i benefici delle due agevolazioni, purché – attenzione! – in regola con il pagamento delle rate del 2019.
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Questo il quadro attuale, ma sono sin d’ora allo studio misure per attenuare l’impatto sui contribuenti della ripresa dei pagamenti degli atti già recapitati, nonché dell’invio dei nuovi; misure che vanno – almeno dalle informazioni riportate dalla stampa specializzata – dall’allungamento dei termini di prescrizione [per consentire all’amministrazione finanziaria di diluire atti di recupero ed invii] ad una nuova edizione [e sarebbe la quarta] della “rottamazione”.
Naturalmente la tempistica e l’entità di questi interventi dipende/dipenderà anche dalla crisi politica in atto, che certo non semplifica la difficile situazione che stiamo vivendo.
(stefano civitareale)
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