Ho assunto da alcuni mesi un nuovo collaboratore: è vero che per i nuovi assunti i periodi di permesso retribuito di 40 ore non vengono maturati per i primi 3 anni? E che nei successivi 3 anni si maturano solo al 50% cioè per 20 ore, mentre solo dopo 4 anni tornano ad essere 40 ore?
Come stanno effettivamente le cose? Se così fosse il neo assunto deve usufruire di giorni di ferie in caso di necessità?
Come abbiamo già ricordato in una Sediva News abbastanza recente, il 7 ottobre dello scorso anno l’Assemblea Nazionale di Federfarma e delle OO.SS. dei lavoratori hanno definitivamente approvato l’ipotesi di accordo di rinnovo del “CCNL dipendenti di Farmacia Privata” che era stata siglata il 7 settembre dello stesso anno e sempre tra Federfarma e i sindacati di categoria [Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs].
Tale accordo prevede nella seconda parte che “per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma [ovvero le 32 ore di permesso retribuito relative alle festività soppresse], le ulteriori ore di permesso di cui al terzo comma pari a 40 ore [c.d. “R.O.L.”] verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi tre anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione.
A tal fine, per il calcolo dell’anzianità si terrà conto anche del servizio prestato in precedenza dal lavoratore neoassunto presso altre Farmacie, che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.”
Alla luce di questo accordo, quindi, almeno in parte Lei ha ragione, perché il dipendente neo assunto – fermo il diritto alle 32 ore in materia di riduzione dell’orario di lavoro, permessi o ferie – avrà diritto alle citate 40 ore di permesso che verranno effettivamente maturate nella misura del 50% dopo i primi tre anni e al 100% dopo sei anni [e quindi non dopo quattro anni, come da Lei indicato] dall’assunzione formalizzata, come detto, dopo il 1° novembre 2021.
Concludendo, il dipendente neo assunto potrà in principio “consumare” le citate 32 ore di permesso per poi, avendone naturalmente necessità, procedere con l’utilizzo dei giorni di ferie.
(giorgio bacigalupo)
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