Il Decreto Agosto, come anticipato a suo tempo, ha reintrodotto nel nostro ordinamento la rivalutazione dei beni d’impresa, che permette alle società di capitali e agli enti non commerciali di rivalutare appunto i beni aziendali, materiali ed immateriali, con esclusione dei “beni merce” e delle partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019 [ma tenendo sempre ben presente che non può comunque essere oggetto di rivalutazione l’avviamento…].
La novità principale riguarda la possibilità di procedere alla rivalutazione anche di singoli beni e dunque verrebbe superato l’obbligo, previsto dalle passate “edizioni”, di dover procedere alla rivalutazione di un’intera classe omogenea di beni [ovvero tutti i beni materiali e/o immateriali].
Questo aspetto è di fondamentale importanza perché consente a coloro che decideranno di avvalersi della rivalutazione di concentrare la loro attenzione solo ed esclusivamente su beni che incorporano “valori latenti” [che sono quindi iscritti in bilancio ad un valore modesto, come potrebbe essere il caso del locale farmacia acquistato parecchi anni fa]; è chiaro perciò che in tal modo non è più necessario rivalutare anche le “zavorre”, i beni cioè privi di reale utilità e che di conseguenza – ove pure rivalutati – non apporterebbero autentici benefici civilistici e fiscali.
Sarà possibile inoltre effettuare la rivalutazione anche solo ai fini civilistici, rafforzando così sostanzialmente i bilanci 2020, alcuni dei quali per di più risentiranno fatalmente delle ripercussioni derivanti dal lockdown della primavera scorsa e di quello che purtroppo è in atto in alcune regioni e che sta per essere esteso ad altre ancora nelle prossime ore.
Si potrà altresì rivalutare i beni anche con un vantaggio fiscale: in questo caso la decorrenza degli effetti [e pertanto dei vantaggi] della rivalutazione si avrà a partire dal successivo 1° gennaio 2021, e quindi in realtà “da subito”, per la rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti alla data del 31 dicembre 2020.
Sul maggior valore iscritto in bilancio – ecco l’aspetto che evidentemente più interessa – dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 3% anche in tre rate di pari importo [scadenti il 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023].
Quanto al saldo attivo di rivalutazione emergente, al netto dell’imposta sostitutiva, esso costituisce una riserva in sospensione d’imposta con facoltà di procedere da parte della società all’affrancamento attraverso il versamento di un’ulteriore imposta [che si sommerebbe così al 3% di cui sopra…] nella misura del 10% e sempre (volendo) in tre rate annuali come appena detto.
La norma così disegnata è certo vantaggiosa per il modesto costo sostenuto e per la circostanza che gli effetti fiscali dei valori rivalutati acquistino efficacia – lo abbiamo visto – sin dal prossimo esercizio [ovvero dal 2021…].
È chiaro in definitiva che la misura mira a concedere un’opportunità per rivalutare alcune poste dell’attivo di bilancio, se esistenti e capienti, generando di conseguenza un effetto rafforzativo del patrimonio netto.
Può essere insomma opportuno dare uno sguardo molto attento all’intera vicenda….
(marco righini)
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