Sono risultato vincitore individualmente di una sede farmaceutica e posso permettermi solo di prendere un locale in affitto. Volevo sapere se, tenendo anche conto delle entrate che avrà la farmacia soprattutto i primi tempi, sia possibile predeterminare il canone di locazione in misura differenziata per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto.
In presenza del consenso di entrambe le parti non dovrebbero sorgere grandi problemi e/o impedimenti circa la predeterminazione di un canone di locazione in misura differenziata e crescente nel corso del periodo di durata del contratto, anche perché la giurisprudenza – tutto sommato – fa valere in questi casi, almeno in principio, la libertà di determinazione convenzionale del canone locativo, affermando, ad esempio, che “nell’ambito di un contratto di locazione ad uso non abitativo le parti sono libere di pattuire una determinazione del canone in misura differenziata e crescente nel tempo” [Cass. n. 23986/2019].
È necessario tuttavia considerare anche che questo del “canone crescente” è un criterio che può talora nascondere la volontà del locatore [“subita” dal conduttore] di ricorrere a un tale escamotage per neutralizzare in termini più incisivi del dettato legislativo la svalutazione, ma anche – per non dire, soprattutto – per consentire di pervenire al sesto anno di durata con un canone di locazione più robusto, perché, trattandosi di una locazione per finalità evidentemente non abitative, sarà quello inderogabilmente applicabile nei successivi sei anni.
Ma, pur restando una vicenda da disciplinare con attenzione, ci pare – da quel che leggiamo – che nel Suo caso possa valere il principio fatto proprio dalla Suprema Corte, tanto più che qui è proprio il conduttore ad invocare per proprie necessità un canone differenziato e crescente nei primi sei anni.
(cecilia sposato)
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