E’ una questione che si è posta ripetutamente in questi anni perché l’apertura delle oltre 1.500 nuove farmacie a seguito dell’espletamento dei concorsi straordinari ha dato vita non di rado – come del resto è noto – alla presentazione di ricorsi al Tar da parte dei titolari di sedi contermini a quelle di nuova apertura.
Più numerosi sono stati evidentemente i ricorsi contro le revisioni straordinarie delle P.O. comunali approvate nell’aprile 2012, ma censurando non tanto l’istituzione in sé di una o più nuove sedi [derivando questo, infatti, da una semplice operazione aritmetica: popolazione complessiva al 31/12/2010 : 3.300, che è il nuovo rapporto limite popolazione/farmacie introdotto proprio dal Crescitalia], quanto piuttosto la loro localizzazione.
Ed è chiaro che a proporre le impugnative sono stati e sono soprattutto i titolari di farmacie in esercizio in sedi confinanti con quelle assegnate agli esiti concorsuali.
Senonchè, è proprio lo sviamento di clientela conseguente all’apertura di un nuovo esercizio ad aver costituito e costituire l’interesse generalmente prodotto nel ricorso a fondamento dell’impugnativa, un argomento che tuttavia non ha per lo più trovato alcuna autentica protezione da parte del giudice amministrativo, perché [come abbiamo letto un’infinità di volte] i fenomeni (fatalmente) concorrenziali derivanti dall’istituzione di una nuova sede non possono costituire elementi idonei a impedire l’apertura del relativo esercizio (CdS 19/6/2018 n. 3743; 24/5/2018 n. 3136), dato che lo scopo della normativa di settore non è quello di garantire ai titolari di farmacie rendite di posizione, ma quello di assicurare la migliore efficienza del servizio farmaceutico [nella sua globalità] reso alla popolazione.
E quindi, accennando esemplificativamente a una vicenda che abbiamo visto insorgere molto di frequente, l’assoluta inesistenza di locali idonei nella zona assegnata alla nuova farmacia – quando, s’intende, provata documentalmente [ad esempio, dalla classica perizia asseverata] – rientra certamente tra le “disfunzionalità” della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico cui il Comune deve dunque porre rimedio, cosicché l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non rappresentano, né possono/debbono rappresentare un ostacolo alla revisione delle sedi, specie quando in gioco vi sia, come in questi casi, “l’interesse pubblico a un più efficiente e capillare servizio farmaceutico per i propri cittadini, nel rispetto delle finalità pro concorrenziali perseguite dal Legislatore” (cfr. CdS 14/2/2017 n. 652).
(cesare pizza)
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